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Formazione 4.0 e R&S: nuovi chiarimenti AdE

Il 14-Maggio-2021

Pubblicate le risposte a istanze di interpello su aspetti interpretativi dei crediti d’imposta

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato questa settimana due risposte alle istanze di interpello su due controversi aspetti interpretativi relativi ai crediti d’imposta per le attività di ricerca, sviluppo, innovazione e per la formazione 4.0.

Queste risposte agli interpelli date dall’Agenzia delle entrate non hanno valore normativo, essendo ricavate dalle reali lettere di risposta inviate ad aziende che le hanno rivolto una richiesta di parere.

La Risposta n.323 del 10 maggio 2021 si riferisce alla decorrenza delle nuove aliquote credito di imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design. La legge di bilancio 2021 dispone l’estensione della validità del credito d’imposta fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 con la maggiorazione delle aliquote, ma non specifica la data di ricorrenza delle nuove aliquote. L’Agenzia sottolinea che “trattandosi di modifiche concernenti un incentivo che si applica per periodi d’imposta, tali modifiche, in assenza di una specifica norma che le attribuisca effetti retroattivi, non possono in nessun caso esplicare effetti in relazione a periodi d’imposta già in corso prima dell’entrata in vigore delle stesse”, concludendo che “la disciplina del credito di imposta (…) si applica anche ai progetti di ricerca avviati nei periodi d’imposta precedenti i cui relativi costi ammissibili risultano sostenuti a partire dal 2021 (periodo d’imposta di vigenza delle modifiche normative apportate con la legge di bilancio 2021).”

Con la Risposta n. 343 del 13 maggio 2021 l’Agenzia delle Entrate si occupa del caso di un’azienda che aveva svolto attività formative nel 2019, senza però provvedere al deposito dell’accordo sindacale previsto dalla normativa allora vigente. La legge di bilancio per l’anno 2020 ha poi eliminato tale obbligo. L’Agenzia osserva che “la modifica introdotta dal richiamato comma 215 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019 si rende applicabile solo a decorrere dal periodo d’imposta 2020”, pertanto “non avendo la società istante provveduto al deposito del citato accordo entro la data del 31 dicembre 2019 e non rientrando il caso d’esame nella previsione temporale (anno 2020) di cui al comma 215 della legge n 160 del 2019, non potrà usufruire del credito d’imposta di cui all’articolo 1 della legge n. 205 del 2017 per i periodi d’imposta di vigenza dell’originaria disciplina”.