Transizione 4.0 nella Legge di Bilancio 2021
Il 01-Gennaio-2021Le principali misure per le imprese
Con la Legge di Bilancio 2021 – legge 178 del 30/12/2020 – pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2020 viene prorogato e rafforzato il Piano Transizione 4.0.
Di seguito si riassumono le novità legate alle principali misure.
I 17 commi dell’articolo 1 – dal 1051 al 1067 – sono relativi a tutto il Piano Transizione 4.0 nelle sue tre componenti: credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali; credito d’imposta per gli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione; Formazione 4.0.
Credito d’imposta per beni strumentali nuovi
Altre caratteristiche
- La fruizione potrà avvenire già dall’anno in cui si effettua l’investimento o, nel caso dei beni 4.0, dell’avvenuta interconnessione.
- Resta l’obbligo di effettuare la comunicazione al Ministero dello sviluppo economico (ma non a pena di decadenza del beneficio).
- Al momento non è prevista la possibilità di cedere il credito d’imposta sul modello di quello che accade con il superbonus.
- Se il bene viene rivenduto o destinato a struttura produttiva all’estero si perde il beneficio e occorre restituire quello già fruito.
- Obbligo di indicare nella fattura di acquisto i riferimenti alla legge che introduce questa agevolazione – eventuali errori od omissioni possono essere sanati.
Credito d’imposta in ricerca, sviluppo e innovazione
Si proroga fino al 2022 la disciplina relativa al credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative introdotto dalla Legge di Bilancio 2020. Contestualmente, vengono apportate modifiche volte a chiarirne l’ambito applicativo, tra cui l’ammissione delle spese per contratti di ricerca extra muros nella determinazione della base di calcolo del credito d’imposta.
Caratteristiche
- Fruibile attraverso compensazione in 3 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione.
- Viene introdotto l’obbligo di asseverare la relazione tecnica per assicurare maggiore certezza alle imprese sull’ammissibilità delle attività svolte e delle spese sostenute.
Formazione 4.0
Il Credito d’imposta Formazione 4.0 è prorogato fino al 2022.
Nuove inclusioni
- Spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione.
- Costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità.
- Costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione.
- Spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
Nuova Sabatini (Art. 1, Co. 95-96)
L’incentivo previsto dal decreto-legge 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 98/2013, nasce con l’obiettivo di rimborsare alle micro, piccole e medie imprese una parte dei costi del finanziamento per acquistare beni strumentali.
Si interviene sulla “Nuova Sabatini”, prevedendo che il contributo sia erogato in un’unica soluzione secondo modalità da determinare in sede attuativa con decreto MISE. Ai sensi della normativa vigente invece, la corresponsione in un’unica soluzione del contributo è prevista solo in caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro. Si rifinanzia la misura di 370 milioni di euro per l’anno 2021.