Investimenti trainati: autoconsumo e autotoproduzione
- Nell’ambito del progetto di innovazione sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi per l’autoproduzione – autoconsumo di energia da FER e per il suo stoccaggio localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva oppure su particelle catastali differenti a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di punti di prelievo esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva:
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- i gruppi di generazione dell’energia elettrica;
- i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;
- gli impianti per la produzione di energia termica utilizzata come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della Delibera ARERA ARG/elt 104/11;
- i servizi ausiliari di impianto;
- gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
- Spese ammissibili fino al 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva.
- Gli impianti devono essere allacciati alla rete entro un anno dalla fine del progetto.
Pannelli fotovoltaici
- L’incentivo è limitato ai soli pannelli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con efficienza pari ad almeno il 21,5%.
- È prevista una maggiorazione per i panelli a maggiore efficienza previsti dal Decreto Energia:
120% se efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%
140% se efficienza a livello di cella almeno pari al 24% (celle bifacciali o tandem)
- Spese ammissibili fino al 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva.
- Gli impianti devono essere allacciati alla rete entro un anno dalla fine del progetto.
Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
- Il dimensionamento degli impianti è determinato considerando una producibilità massima attesa non eccedente il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, determinato come somma dei consumi medi annui, registrati nell’esercizio precedente alla data di avvio del progetto di innovazione, di energia elettrica e degli eventuali consumi equivalenti associati all’uso diretto di energia termica o di combustibili utilizzati per la produzione di energia termica ad uso della struttura produttiva, calcolati tramite le formule e i fattori di conversione contenuti nell’Allegato 1 del Decreto Attuativo.
- Il costo massimo ammissibile delle spese a), b), d) è calcolato in euro/kW secondo i parametri previsti all’Allegato 1 del Decreto Attuativo, ad eccezione delle spese per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta sono agevolabili fino ad un importo massimo complessivo pari a 900 euro/kWh.
Autoproduzione di energia da fonte solare finalizzata all’autoconsumo
- Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili è determinato con riferimento esclusivo al fabbisogno del calore di processo.
- Il costo massimo ammissibile delle spese c), d), e) è calcolato in euro/kW secondo i parametri previsti all’Allegato 1 del Decreto Attuativo, comprese le spese per l’acquisto e installazione di sistemi di accumulo.