requisiti di accesso

DSNH

 

 

Per garantire il rispetto del principio del DNSH, ovvero del non arrecare all’ambiente un danno significativo, non verranno considerati ammissibili ai benefici previsti dal Piano i progetti innovativi destinati alle attività:

  • direttamente collegate all’impiego di combustibili fossili;
  • che generano emissioni di gas effetto serra non inferiori ai parametri di riferimento nell’ambito del sistema europeo ETS per lo scambio di quote d’emissione;
  • legate a inceneritori, impianti di trattamento meccanico biologico e discariche di rifiuti;
  • cui i processi produttivi generano alte dosi di sostanze inquinanti e rifiuti speciali pericolosi.

ECCEZIONI
Combustibili fossili Possono accedere all’incentivo: le attività per le quali l’uso a valle di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per una transizione tempestiva verso un funzionamento degli stessi senza combustibili fossili; le macchine mobili non stradali e i veicoli agricoli e forestali per i quali l’utilizzo di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile. L’acquisto di tali beni è consentito solo se funzionale al passaggio da un veicolo con motore Stage I o precedente ad uno con motore Stage V secondo i parametri definiti dai rispettivi regolamenti.
Quote ETS Relativamente ai parametri di riferimento la condizione di ammissibilità si verifica nel caso in cui le emissioni dirette di gas ad effetto serra previste al completamento del progetto di innovazione siano inferiori alle emissioni consentite a titolo gratuito nell’esercizio di riferimento del medesimo progetto
Discariche di rifiuti Sono ammesse se il progetto di innovazione, potendone fornire prova per ciascun bene, sia teso ad aumentare l’efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l’utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, e solo se i medesimi progetti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita.
Sostanze inquinanti Sono ammesse le attività che:

  • non comportano un incremento dei rifiuti speciali pericolosi generati per unità di prodotto;
  • generano rifiuti speciali pericolosi destinati alle operazioni di recupero o smaltimento, rispettivamente, da R1 a R12 e da D1 a D12;
  • sono volte a siti industriali che non producono più del 50 per cento in peso di rifiuti speciali pericolosi destinati allo smaltimento;
  • sono inerenti a siti industriali, che negli ultimi 5 anni hanno comunicato per non più di due annualità il superamento dei limiti previsti nell’ambito della produzione di rifiuti pericolosi.