Credito di imposta per la formazione 4.0
Il 03-Dicembre-2018Chiarimenti del Mise su termini, formazione online, cumulabilità
Con la Circolare direttoriale n. 412088 del 3 dicembre 2018, il Ministero dello Sviluppo Economico risponde alle domande di imprese e professionisti sull’applicazione del Credito d’imposta per la formazione 4.0 fornendo, in particolare, chiarimenti su: termine per il deposito dei contratti collettivi aziendali e territoriali; ammissibilità della formazione online; possibilità di cumulo con altri bonus per la formazione.
La Circolare precisa che i contratti collettivi aziendali o territoriali cui fa riferimento la disciplina devono essere sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2018 e possono essere depositati anche successivamente allo svolgimento delle attività formative, ma comunque entro il 31 dicembre 2018.
La norma che ha istituito il credito di imposta per la formazione non prevede limitazioni e pertanto devono considerarsi ammissibili anche le attività svolte attraverso corsi e lezioni in modalità e-learning, dove alle imprese spetta l’onere di adottare strumenti di controllo. Si precisa, inoltre, che l’architettura dei corsi deve caratterizzarsi per la sua interattività e prevedere specifici momenti di verifica. Le indicazioni saranno applicabili per le attività di formazione online realizzate a partire dal 4 dicembre 2018.
In materia di cumulo, viene chiarito che, nel caso in cui l’aiuto alla formazione concorrente con il credito d’imposta abbia a oggetto anche i costi del personale impegnato nelle attività di formazione, l’impresa dovrà verificare che il cumulo dei due incentivi non superi l’intensità massima prevista dal regolamento n. 651/2014 per gli aiuti alla formazione.