FAQ
In questa sezione è possibile consultare le risposte alle domande più frequenti rivolte allo Sportello in merito al Piano Nazionale Industria 4.0
Beni materiali
Ai fini dell’iperammortamento rilevano gli investimenti in beni materiali nuovi, inclusi nell’allegato A alla legge n. 232 del 2016, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2017. Un bene di quel tipo consegnato nel 2016 beneficia solo della maggiorazione del 40%?
Un bene materiale strumentale nuovo, elencato nel citato allegato A e consegnato nel 2016, non può usufruire della maggiorazione del 150% in quanto l’effettuazione dell’investimento avviene al di fuori del periodo agevolato, ma può beneficiare solo di quella del 40%.
Un bene compreso nell’allegato A alla Legge di Bilancio, acquistato nel 2016 ed entrato in funzione ed interconnesso nel 2017, di quale maggiorazione di costo beneficia?
L’investimento effettuato nel 2016 può beneficiare solo del superammortamento. La maggiorazione del 40% può essere fruita dal 2017, periodo d’imposta di entrata in funzione del bene. L’interconnessione, ai fini del superammortamento previsto dalla legge n. 208 del 2015, non assume alcuna rilevanza.
L’iperammortamento con maggiorazione del 150% è applicabile agli esercenti arti e professioni?
La maggiorazione del 150% riguarda soltanto i titolari di reddito d’impresa.
La perizia, da fornirsi in caso di beni con valore superiore a € 500.000, deve essere redatta per singolo bene o può comprendere tutti i beni strumentali acquistati nello stesso esercizio?
Per gli investimenti in iperammortamento superiori a 500.000 € per singolo bene è necessario un attestato di conformità rilasciato da un perito o ingegnere iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B della legge di Bilancio 2017 e successive modifiche.
L’iperammortamento si applica ai beni acquistati con leasing?
Sì. Su questo argomento, con riferimento al superammortamento 2016, si è già espressa l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 23 del 26 maggio 2016. Per analogia si ritiene che lo stesso principio vada applicato all’iperammortamento.
È stato anche definito l’elenco delle categorie ammesse in termini di codici ATECO?
No, non esiste una relazione precisa con i codici ATECO.
Beni immateriali
Se un bene “Industria 4.0” viene acquistato a un prezzo unitario comprensivo del software necessario per il suo funzionamento, tutto il corrispettivo può beneficiare della maggiorazione del 150% o bisogna operare una distinzione tra la componente materiale e quella immateriale dell’acquisto?
Se il software è embedded, e quindi acquistato assieme al bene, è da considerarsi agevolabile con l’iperammortamento. Questa interpretazione è coerente con l’elenco dell’allegato B che include software stand alone e quindi non necessari al funzionamento del bene.
Si può applicare il superammortamento del 40% a un bene immateriale compreso nella tabella B allegata alla Legge di Bilancio, se tale bene viene acquistato nel 2017 e applicato nello stesso anno a un bene teoricamente compreso nella tabella A, ma non agevolato perché acquistato già da anni dall’impresa?
Il software rientrante nel citato allegato B può beneficiare della maggiorazione del 40% a condizione che l’impresa usufruisca dell’iperammortamento del 150%, indipendentemente dal fatto che il bene immateriale sia o meno specificamente riferibile al bene materiale agevolato.
Un software in subscription (quindi a noleggio) è considerato come bene con possibilità di ammortamento?
La risposta è negativa: il software in modalità pay per use è una spesa corrente e non in conto capitale, di conseguenza non è soggetta ad ammortamenti e tantomeno a super e iperammortamento. La vicenda è stata lungamente dibattuta e potrebbero esserci in un prossimo futuro anche dei provvedimenti in questa direzione.
Abbiamo un SOC (security operation center) e facciamo contratti per monitoraggio della rete dei clienti con procedure cloud in materia di cybersecurity. Per il cliente sarebbe solo un contratto di assistenza a seguito dell’installazione di software nella rete aziendale… può rientrare nell’iper/superammortamento per il cliente finale?
L’acquisto del software, è incentivato solo laddove rientri nell’elenco tassativo contenuto nell’Allegato B e sia “accessorio” di un altro investimento principale in beni immateriali tra quelli indicati nell’allegato A. Per quanto riguarda i contratti di manutenzione/assistenza/ service sono invece esclusi in quanto spese correnti e non in conto capitale. In altre parole, si tratta di voci che, normalmente, non possono essere oggetto di ammortamento e quindi nemmeno di super o iperammortamento.
Realizziamo piattaforme software Cloud e Mobile per la tracciabilità delle attività legate ai collaudi, agli interventi di modifica in linea e alle attività di installazione e assistenza presso cliente per aziende manifatturiere PMI. I nostri prodotti rientrano solo nella fascia al 140% oppure possiamo anche rientrare nella fascia al 250% (qualora ci fossero investimenti in macchinari, anche se non interfacciati direttamente al nostro software?)
Per il software l’incentivo è solo al 140% (quindi non al 250%) e solo per le categorie riportate tassativamente nell’Allegato B. Per accedervi, inoltre, l’investimento in software deve essere “complementare” all’acquisto di un bene materiale già agevolato al 250%.
Beni strumentali e investimenti digitali
Ho una società di piccole dimensioni. Come posso trovare i finanziamenti per affrontare questi investimenti e sfruttare tali agevolazioni?
Per il credito alle PMI è stata rinnovata e migliorata la Sabatini con maggiorazioni degli incentivi per investimenti in tecnologie Industria 4.0.
Super e Iperammortamento e Nuova Sabatini sono cumulabili?
Sì. Nel caso dell’iperammortamento il maggior vantaggio del cumulo arriva a rappresentare quasi il 50% del valore del bene.
Quali sono i beni strumentali che rientrano nella definizione di “investimenti digitali”? E quelli che rientrano nella definizione di “investimenti ordinari”?
Per “investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti” si intendono gli investimenti in beni materiali e immateriali elencati negli Allegati n. 6/A e n. 6/B alla circolare ministeriale n. 14036 del 15 febbraio 2017. Per “investimenti ordinari” si intendono gli investimenti di cui all’articolo 5 del decreto interministeriale 25 gennaio 2016, diversi dagli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (P.to 2.1, lettere t) e u), della Circolare 15 febbraio 2017, n. 14036).
Cosa accade se i beni dichiarati da un’impresa come investimenti in tecnologie digitali e investimenti in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti non rientrano in tale tipologia di investimento?
Con riferimento alla stessa domanda, gli investimenti dichiarati da una impresa come “investimenti in tecnologie digitali e investimenti in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti”, se non rientranti negli elenchi di cui agli allegati 6/A e 6/B alla circolare ministeriale n. 14036 del 15 febbraio 2017, non sono ammessi alle agevolazioni e non possono, in tale caso, essere ammessi come “investimenti ordinari”.(P.to 7.6 Circolare 15 febbraio 2017, n. 14036).
Da quando può essere presentata la domanda di contributo per usufruire del contributo maggiorato previsto per gli investimenti in tecnologie digitali e tracciamento e pesatura rifiuti?
Le imprese potranno presentare domanda per usufruire del contributo maggiorato a partire dal 1 marzo 2017, termine fissato dal decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese 16 febbraio 2017, n. 811, utilizzando il nuovo modulo di domanda la cui versione “.pdf moduli” sarà disponibile nella sezione dedicata sul sito web del Mise a partire dal predetto termine (P.to 16 Circolare 15 febbraio 2017, n. 14036).
Infrastruttura
Esiste qualche incentivo per l’acquisto/ammodernamento di infrastruttura di rete interna agli stabilimenti?
Non sono previsti incentivi specifici per acquisti di questi prodotti, ma l’“interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica” e l’“integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo” sono due prerequisiti tassativi per chi vorrà fruire dell’iperammortamento sull’acquisto delle macchine. Insomma, senza questi prodotti non ci sono le condizioni per parlare di Industria 4.0, quindi se partono investimenti in quella direzione ne beneficeranno anche i produttori di quelle apparecchiature.
La sostituzione di un server obsoleto potrebbe rientrarvi?
Il server in sé e per sé è un componente e non rientra nella lista, a meno che la sua sostituzione non faccia parte di un progetto di ammodernamento più ampio in ottica 4.0.