Convertito in Legge il Decreto Milleproroghe 2020
Proroga prevenzione incendi alberghi, autoconsumo collettivo, banca dati digitale per le verifiche degli impianti elettrici, energia, interventi sul territorio, edilizia scolastica e protezione civile.
Convertito in legge (Legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8) il Decreto Milleproroghe 2020 recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica», pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 febbraio 2020.
Il provvedimento prevede in particolare le seguenti misure:
- Differimento al 31.12.2021 dei termini per il completamento dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti dall’1/5/1994 e in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento previsto dal DM 16/3/2012. Questo tipo di strutture devono comunque presentare SCIA parziale al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco entro il 30.06.2020. Per le strutture localizzate nei territori colpiti da eventi metereologici eccezionali o da eventi sismici le scadenze sono prorogate di ulteriori 6 mesi.
- Attivazione autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e realizzazione comunità energetiche rinnovabili (articolo 42-bis). E’ ora possibile per più autoconsumatori di energia rinnovabile associarsi tra loro per condividere l’energia prodotta. L’autoconsumo collettivo può essere attivato soltanto da soggetti che si trovano nello stesso edificio o condominio. Possono partecipare anche soggetti diversi dai nuclei familiari purché la produzione e la condivisione di energia non costituisca l’attività professionale o commerciale principale. Nelle comunità energetiche gli azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, sottesi, alla data di creazione dell’associazione alla medesima cabina MT/BT del distributore. L’autoconsumo collettivo e le comunità energetiche possono essere realizzate nel rispetto delle seguenti condizioni: impianti alimentati da fonte rinnovabile con potenza complessiva P ≤200 kW, essere entrati in esercizio dopo il 1° marzo 2020 ed entro i 60 giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della Direttiva UE 2018/2001.
- Istituzione, presso l’INAIL, della banca dati digitale delle verifiche degli impianti elettrici previste dal D.lgs. n. 81/08, art. 86, e dal DPR n. 462/01. L’INAIL deve predisporre una banca dati informatizzata delle verifiche e il datore di lavoro è tenuto a comunicare all’INAIL, per via informatica, il nome dell’organismo che ha incaricato per effettuare le verifiche periodiche degli impianti di terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione. Il comma 3 prevede che per le predette verifiche l’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponda all’INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche. Il comma 4 prevede che le tariffe per l’effettuazione delle verifiche siano individuate dal Tariffario ISPESL, di cui al decreto del presidente dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005.
In relazione agli interventi sul territorio, si segnalano:
- il differimento al 30 giugno 2020 del termine entro cui i comuni beneficiari di contributi, per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, sono obbligati ad iniziare l’esecuzione dei lavori se non hanno potuto provvedere alla consegna degli stessi entro il termine fissato al 31 ottobre 2019, per fatti non imputabili all’amministrazione (art. 1, co. 8-ter);
- il differimento al 15 maggio 2020 del termine per la richiesta del contributo da parte degli enti locali, a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, per interventi di messa in sicurezza del territorio, e la proroga al 30 giugno 2020 del termine per la definizione dell’ammontare del previsto contributo, attribuito a ciascun ente locale (art. 1, co. 10-septies);
In relazione alle misure in materia di energia si segnalano:
- proroga, dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2022, del termine di cessazione del regime di tutela del prezzo per i clienti finali di piccole dimensioni nel mercato del gas (articolo 12, comma 3);
- proroga, dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021 del termine di cessazione del regime di tutela del prezzo per i clienti finali di piccole dimensioni nel mercato dell’energia elettrica e dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2022 per le micro imprese e per i clienti domestici;
- adozione di disposizioni demandate ad ARERA per assicurare un servizio a tutele graduali per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica, nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura;
- disposizioni sulle modalità e i criteri dell’ingresso consapevole nel mercato libero dei clienti finali, nonché sull’elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali, con particolare riferimento ai criteri per la permanenza e l’esclusione dei soggetti dall’elenco stesso;
In relazione alle infrastrutture si segnalano:
- assegnazione, per il periodo 2020-2024, di 20 milioni di euro e di 10 milioni euro annuali, rispettivamente, alle città metropolitane di Roma e di Milano, per il finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale di manutenzione di strade e di scuole (art. 31-bis, comma 3);
- previsione che a decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse provenienti dal rilascio dei titoli abilitativi edilizi e dalle sanzioni previste dal Testo unico sull’edilizia, da destinare, ai sensi dell’art. 1, comma 460, della legge di bilancio 2017, alle finalità ivi previste e non utilizzate, possano essere altresì utilizzate per promuovere la formazione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti (art. 13, comma 5-quinquies).
In relazione gli interventi di protezione civile si segnalano:
- differimento al 31 dicembre 2021 del termine entro il quale deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, con priorità per quelli situati nei comuni compresi negli allegati del D.L. 189/2016, relativo alle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici 2016 e 2017 (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria) e il differimento al 31 dicembre 2021 del termine, per la verifica di vulnerabilità sismica degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali di rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile (art. 6, co. 5-novies e 5-decies).
In relazione agli interventi di edilizia scolastica si segnalano:
- proroga al 31 dicembre 2020 del termine per i pagamenti da parte degli enti locali, secondo stati di avanzamento debitamente certificati, dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali, di cui all’art. 18, commi da 8-ter a 8-sexies, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) (art. 6, co. 4);
- differimento al 31 dicembre 2021 del termine entro il quale deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, con priorità per quelli situati nei comuni compresi negli allegati del D.L. 189/2016 (L. 229/2016), relativo alle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici 2016 e 2017 (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria) (art. 6, co. 5-novies);
- differimenti al 31 dicembre 2021 del termine di realizzazione degli interventi di riparazione e ricostruzione per il ripristino della funzionalità degli immobili adibiti ad uso scolastico e universitario nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, entro i limiti della soglia di rilevanza europea, applicando per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, le procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara (art. 15, co. 5-bis).