legislazione ambientale

Batterie e accumulatori

DIRETTIVA 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE

La Direttiva 2006/66/CE vieta l’immissione sul mercato di taluni tipi di pile e accumulatori contenenti mercurio o cadmio in quantitativi superiori ad una soglia prestabilita. Essa promuove inoltre un livello elevato di raccolta e di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori, e una migliore prestazione ambientale di tutti gli operatori coinvolti nel ciclo di vita di pile e accumulatori.

Obiettivo della direttiva è ridurre la quantità di sostanze pericolose riversate nell’ambiente quali mercurio, cadmio e piombo, grazie alla riduzione della quantità di sostanze contenute in pile e accumulatori e al trattamento e al riutilizzo di queste sostanze.

Tutti i tipi di pile e accumulatori sono disciplinati dalla presente direttiva, tranne quelli utilizzati nelle apparecchiature destinate alla protezione della sicurezza degli Stati o a fini militari, nonché nelle apparecchiature destinate ad essere lanciate nello spazio. La presente direttiva disciplina pertanto una gamma di prodotti più vasta rispetto alla Direttiva 91/157/CEE, che si applicava solo a pile contenenti mercurio, piombo o cadmio ed escludeva le «pile a bottone».

Di recente la Direttiva 2006/66/CE è stata modificata dalla Direttiva 2013/56/UE

La nuova direttiva prevede ora l’estensione del divieto di immissione sul mercato di pile e accumulatori portatili contenenti oltre il 0,002% di cadmio in peso anche negli utensili elettrici senza fili. La direttiva 2013/56/UE stabilisce, inoltre, che la deroga in vigore per le pile e gli accumulatori portatili, destinati all’uso negli utensili elettrici senza fili, resterà in vigore fino al 31 dicembre 2016.

Le precedenti disposizioni proibivano anche l’introduzione sul mercato di pile o accumulatori, incorporati o meno in apparecchi, che contenessero più dello 0,0005% di mercurio in peso. Tale divieto non veniva però applicato alle pile a bottone contenenti un tenore di mercurio non superiore al 2% in peso. La nuova direttiva 2013/56/UE stabilisce che suddetta esenzione per le pile a bottone resterà in vigore solo fino al 1 ottobre 2015.

Ulteriori modifiche, infine, riguardano la modifica delle norme che regolano la registrazione dei Produttori. A tal proposito è stato aggiunto uno specifico allegato nel quale vengono elencati gli obblighi procedurali di registrazione.

Nel complesso è dunque vietata l’immissione sul mercato di:

  • le pile o gli accumulatori, anche incorporati in apparecchi, contenenti più dello 0,0005 % di mercurio in peso (ad esclusione delle pile a bottone con un tenore di mercurio non superiore al 2 % in peso fino al 1 ottobre 2015);
  • le pile o gli accumulatori portatili, compresi quelli incorporati in apparecchi, contenenti più dello 0,002 % di cadmio in peso (ad eccezione di quelli destinati ad essere utilizzati in sistemi di emergenza e di allarme o attrezzature mediche, mentre per gli utensili elettrici senza fili fino al 31 dicembre 2016).

Per raggiungere un livello elevato di riciclaggio di tutti i rifiuti di pile e accumulatori, gli Stati membri adottano le necessarie misure per promuovere e ottimizzare la raccolta differenziata dei rifiuti di pile e accumulatori, evitando così che le pile e gli accumulatori siano smaltiti come rifiuti urbani misti. Gli Stati devono predisporre dei sistemi affinché le pile e gli accumulatori usati possano essere depositati in punti di raccolta nelle vicinanze degli utilizzatori e possano essere recuperati gratuitamente dai produttori. I tassi di raccolta devono raggiungere almeno il 25 % entro il 26 settembre 2012 e almeno il 45 % entro il 26 settembre 2016.

 

  • Il recepimento nazionale

Il 3 dicembre 2008 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 283 il Decreto Legislativo 20 novembre 2008, n. 188 “Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE”.

Tramite il decreto di recepimento vengono istituiti gli organismi deputati al funzionamento del sistema di raccolta di pile e accumulatori a livello nazionale, quali:

  • il Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori (CDCNPA) che ottimizza le attività dei Sistemi collettivi e individuali, coordina un sistema di raccolta che copre il territorio nazionale, supporta il Comitato di Vigilanza nella definizione dei criteri di determinazione e ripartizione dei finanziamenti.
  • il Registro Nazionale dei Produttori di Pile e Accumulatori in cui il produttore di pile e accumulatori deve iscriversi per immettere sul mercato tali prodotti. L’iscrizione è da effettuarsi presso la Camera di commercio di competenza. All’interno del registro è prevista una sezione relativa ai sistemi collettivi istituiti per il finanziamento della gestione dei rifiuti di pile e accumulatori.
  • il Comitato di Vigilanza e Controllo già istituito ai fini del Sistema RAEE assume anche le funzioni di vigilanza e controllo sulla gestione di pile e accumulatori e dei relativi rifiuti e assicura la direzione unitaria e il coordinamento delle attività di gestione.

È importante ricordare che ai sensi dell’articolo 3.1 del decreto è considerato produttore, e deve quindi iscriversi al registro, “chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza”.

Data Titolo
13.12.2016 Dlgs. 188/08 versione consolidata
15.06.2012 Regolamento UE n. 493/2012 dell'11 giugno 2012
22.03.2011 Decreto legislativo n. 21/2011
03.02.2009 Direttiva 2008/103/CE
28.01.2009 D. Lgs. n 188/2008
28.01.2009 Direttiva 2006/66/CE relativa a pile ed accumulatori e relativi rifiuti