legislazione

RED

Direttiva 2014/53/UE del 16 aprile 2014 , concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE

La Direttiva 2014/53, denominata RED dall’acronimo Radio Equipment Directive, sostituisce la precedente direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione cosiddetta R&TTE. La nuova direttiva, pubblicata in Gazzetta Europea il 22 Maggio 2014 ed entrata in vigore il 13 giugno 2016, è stata recepita a livello nazionale dal D.Lgs 22 Giugno 2016, n. 128 entrato in vigore in il 15 Luglio 2016.

Al fine di consentire alle imprese l’adeguata transizione verso il nuovo quadro normativo è previsto un periodo transitorio di 1 anno, a partire dall’entrata in vigore ovvero fino al 13 giugno 2017, per l’immissione sul mercato delle apparecchiature non conformi ai nuovi requisiti RED.

Scopo e campo di applicazione

Rentrano nel campo di applicazione della RED le Apparecchiature radio per servizi di radiodiffusione sonora e televisiva, le apparecchiature radio che operano a frequenze inferiori a 3.000 GHz, comprese le apparecchiature radio funzionanti sotto i 9 kHz, precedentemente escluse dalla R&TTE. La RED si applica inoltre alle apparecchiature per radio determinazione, che utilizzano le proprietà di propagazione delle onde radio per determinare la posizione.

Inoltre, ai sensi della nuova definizione di «Apparecchiatura radio»: un prodotto elettrico o elettronico che emette e/o riceve intenzionalmente onde radio a fini di radiocomunicazione e/o radiodeterminazione o un prodotto elettrico o elettronico che deve essere completato con un accessorio, come un’antenna, per poter emettere e/o ricevere intenzionalmente onde radio a fini di radiocomunicazione e/o radiodeterminazione” , devono essere considerati inclusi nel campo di applicazione tutti i prodotti Combinati ovvero prodotti che integrano un modulo o un componente radio

Esclusioni dal campo di applicazione

non rientrano nel campo di applicazione della RED:

  • le apparecchiature terminali di telecomunicazione (TTE)
  • Apparecchiature utilizzate esclusivamente per la pubblica sicurezza e la difesa dello Stato
  • Apparecchiature per radioamatori (se non disponibili sul mercato)
  • Apparecchiature marittime rientrano sotto la MED (96/98/CE)
  • Prodotti per aerei, parti e pertinenze, rientranti sotto il regolamento 216/2008/UE
  • Kit di valutazione su misura per professionisti (solo per ricerca)

Procedure di valutazione della conformità

Il fabbricante effettua una valutazione della conformità dell’apparecchiatura radio rispetto ai requisiti essenziali, in tutte le condizioni di funzionamento (comprese quelle in tutte le possibili configurazioni) e nelle condizioni ragionevolmente prevedibili.

Procedure di valutazione della conformità:

  • Controllo interno della produzione –>Modulo  A – Allegato II (non richiesta l’intervento dell’ON)
  • Esame UE del tipo + Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione –> Modulo B + Modulo C – Allegato III (richiesta l’intervento dell’ON)
  • Conformità basata sulla garanzia di qualità totale –>  Modulo H – Allegato IV (richiesta l’intervento dell’ON)

Se il fabbricante non ha applicato o ha applicato solo in parte norme armonizzate o nel caso in cui non esistano norme armonizzate applicabili, le apparecchiature radio sono sottoposte:

  • Esame UE del tipo + Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione –> Modulo B + Modulo C – Allegato III
  • Conformità basata sulla garanzia di qualità totale –>  Modulo H – Allegato IV