legislazione ambientale

REACH

Regolamento europeo concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche

Il Regolamento 1907/2006/CE , denominato regolamento “REACH” dall’acronimo “Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals“, costituisce un unico regolamento che va a sostituire più di quaranta diversi atti legislativi, precedentemente in vigore all’interno della Comunità, da una parte rafforzando la protezione della salute umana e dell’ambiente dagli effetti nocivi che tali sostanze possono arrecare e dall’altra migliorando la competitività e la capacità d’innovazione dell’industria chimica europea.

Per meglio supportare le aziende del comparto elettrotecnico ed elettronico nella corretta applicazione del REACH , ANIE Federazione e Confindustria hanno realizzato, sin dalle prime fasi di attuazione del Regolamento, una serie di documentazioni in materia di REACH.

Secondo il regolamento, le imprese che producono, importano o utilizzano sostanze chimiche avranno l’obbligo di registrare tutte le sostanze prodotte o importate nella Comunità in quantità maggiori di una tonnellata per anno. Il REACH interessa comunque una vasta gamma di aziende appartenenti a numerosi settori, anche quelle che potrebbero non ritenersi coinvolte dalle problematiche relative alle sostanze chimiche.

Il regolamento ha istituito inoltre l’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche – ECHA, cui è stato attribuito il ruolo di coordinamento tecnico-scientifico delle attività previste dal regolamento REACH nonché l’organizzazione di una banca dati per la raccolta e gestione dei dati forniti dall’industria attraverso la registrazione delle sostanze.

In Italia, il Ministero della Salute, in qualità di Autorità Competente nazionale, assicura, d’intesa con il Ministero dell’Ambiente ed altre amministrazioni centrali la partecipazione di rappresentanti nazionali alle attività dell’ECHA e della Commissione Europea. Le Amministrazioni Nazionali coinvolte nell’attuazione del Regolamento REACH sono Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, Ministero dell’Ambiente e Ministero dello Sviluppo Economico. Per il supporto tecnico-scientifico le Amministrazioni indicate si avvalgono dell’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA), e dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS).

 

  • Candidate List delle sostanze SVHC (Substance of Very High Concern)

Le sostanze che sono incluse in Candidate List sono state identificate come estremamente preoccupanti o SVHC. Queste sostanze sono sospettate di avere effetti negativi molto gravi e spesso irreversibili sugli esseri umani e sull’ambiente. Le sostanze in Candidate List possono in seguito diventare oggetto di autorizzazione o eventualmente restrizione per decisione della Commissione europea.
Qualora l’ECHA o uno Stato membro ritengano che una sostanza comporta un rischio inaccettabile, per la salute o per l’ambiente, predispongono un fascicolo di restrizioni conforme alle prescrizioni dell’Allegato XV. Una volta che il dossier Allegato XV è stato sottoposto l’ECHA avvia una consultazione pubblica degli Stati Membri e delle parti interessate, in seguito alla quale la sostanza potrà essere inserita in Candidate List dall’ECHA. La Candidate List completa e periodicamente aggiornata è consultabile sul sito dell’Agenzia. L’inclusione di una sostanza nell’elenco introduce obblighi di legge sulle aziende. Questi obblighi sono legati alle sostanze utilizzate come tali, utilizzate nei preparati o presenti negli articoli.

 

  •  Elenco delle sostanze soggette ad Autorizzazione – Allegato XIV

La procedura di autorizzazione costituisce una delle maggiori innovazioni legislative introdotte dal REACH. A seguito dell’inclusione in Candidate List, le sostanze SVHC per le quali siano state confermate le caratteristiche di cancerogenicità, persistenza e bioaccumulabilità, possono essere inserite in Allegato XIV (elenco delle sostanze soggette ad Autorizzazione) del Regolamento REACH.

Per ogni sostanze inclusa in Allegato XIV viene indicata dall’ECHA:

  • una data – application date – entro la quale occorre fare richiesta di autorizzazione all’utilizzo;
  • una data – sunset date – oltre la quale non potrà più essere immessa sul mercato né utilizzata senza autorizzazione o l’esenzione dall’obbligo di autorizzazione. Tutti i fabbricanti, importatori o utilizzatori a valle di una sostanza in Allegato XIV sono invitati a presentare richiesta di autorizzazione, se interessati a continuare a utilizzare la sostanza oltre la sunset date.

 

  • Elenco delle sostanze soggette a Restrizione – Allegato XVII

In seguito all’inserimento in Candidate List e sulla base delle informazioni di natura socioeconomica sulla sostanza è anche possibile che per quest’ultima venga valutato l’inserimento in Allegato XVII (Elenco delle sostanze soggette a Restrizione) del REACH.
Il comitato di valutazione dei rischi e il comitato di analisi socioeconomica esaminano i fascicoli e formulano i rispettivi pareri sulle proposte di restrizione. Tali pareri vengono pubblicati dall’agenzia e sottoposti alla Commissione, chiamata a decidere se modificare o meno l’Allegato XVII tramite l’adozione di nuove restrizioni o la modifica delle restrizioni esistenti.
All’interno dell’Allegato XVII sono elencate tutte le sostanze soggette a restrizioni e le condizioni di tali restrizioni. L’Allegato XVII comprende anche le restrizioni precedentemente adottate ai fini della Direttiva 76/769/CEE. Tali restrizioni si applicano alle sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli e possono riguardare la fabbricazione, l’immissione sul mercato o alcuni usi.