Ecodesign
Direttiva 2009/125/CE del 21/10/2009 relativa all'istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione della Direttiva 2005/32/CE)
La nuova direttiva amplia considerevolmente l’ambito di applicazione, riguardando direttamente tutti i prodotti direttamente o indirettamente connessi con il consumo/risparmio energetico, differentemente dalla precedente direttiva del 2005, che si applicava solamente a prodotti che consumavano direttamente energia durante l’utilizzo. Oltre ad elettrodomestici, televisori e computer quindi, anche finestre, materiali isolanti e rubinetti, ad esempio, dovranno rispettare prescrizioni minime per poter essere commercializzati nel territorio europeo. La direttiva non si applica comunque ai mezzi di trasporto di passeggeri o merci, in quanto già soggetti ad apposite regolamentazioni.
Al pari della precedente la nuova Direttiva stabilisce che i prodotti rientranti nel campo d’applicazione delle misure di esecuzione, possano circolare nel mercato comunitario solo se provvisti di marcatura CE ed accompagnati da Dichiarazione di Conformità attestante il rispetto delle disposizioni pertinenti.
Misure di Esecuzione
Le indicazioni pratiche per l’applicazione della Direttiva sono contenute nei Regolamenti attuativi. Essi definiscono, infatti, norme specifiche per ogni categoria di prodotto, fissando misure di esecuzione generali e particolari.
La DG Growth della Commissione europea predispone ed aggiorna periodicamente un elenco completo dei Regolamenti attuativi pubblicati ai fini dell’implementazione della Direttiva Eco Design.
In generale le misure di esecuzione devono soddisfare determinati criteri:
- devono salvaguardare prioritariamente ambiente, salute e sicurezza;
- non devono comportare effetti negativi sulla funzionalità dell’ErP, dal punto di vista dell’utilizzatore finale;
- non devono comportare effetti negativi sul consumatore, favorendo l’accessibilità economica e salvaguardando i costi per ogni fase dell’intero ciclo di vita dell’ErP;
- non devono comportare effetti negativi sulla competitività dell’industria;
- non possono imporre ai fabbricanti l’impiego di determinate tecnologie proprietarie;
- non possono imporre ai fabbricanti eccessivi oneri amministrativi.
Le misure di esecuzione fissano specifiche generali e specifiche particolari per l’eco-progettazione degli ERP. Le specifiche generali mirano al miglioramento delle prestazioni ambientali di un ErP, senza fissare valori limite; la Commissione individua i parametri pertinenti per l’eco-progettazione, le specifiche per la fornitura di informazioni e le specifiche per il fabbricante. Le specifiche particolari sono finalizzate a migliorare un determinato aspetto ambientale dell’ErP; tali specifiche, ad esempio, possono consistere nelle prescrizioni per limitare il consumo di una data risorsa (i.e. limiti al consumo della risorsa).