Ecodesign
Direttiva 2009/125/CE del 21/10/2009 relativa all'istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione della Direttiva 2005/32/CE)
La nuova direttiva amplia considerevolmente l’ambito di applicazione, riguardando direttamente tutti i prodotti direttamente o indirettamente connessi con il consumo/risparmio energetico, differentemente dalla precedente direttiva del 2005, che si applicava solamente a prodotti che consumavano direttamente energia durante l’utilizzo. Oltre ad elettrodomestici, televisori e computer quindi, anche finestre, materiali isolanti e rubinetti, ad esempio, dovranno rispettare prescrizioni minime per poter essere commercializzati nel territorio europeo. La direttiva non si applica comunque ai mezzi di trasporto di passeggeri o merci, in quanto già soggetti ad apposite regolamentazioni.
Al pari della precedente la nuova Direttiva stabilisce che i prodotti rientranti nel campo d’applicazione delle misure di esecuzione, possano circolare nel mercato comunitario solo se provvisti di marcatura CE ed accompagnati da Dichiarazione di Conformità attestante il rispetto delle disposizioni pertinenti.
Recepimento nazionale
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 15 del 16 febbraio 2011 attuativo nel nostro Paese della Direttiva 2009/125/CE sull’Ecodesign degli Energy-related Products (ErP). Il provvedimento ambisce a limitare la circolazione sul mercato unico europeo ai prodotti conformi ai criteri stabiliti dall’UE e recepisce senza sostanziali modifiche quanto previsto dal testo della direttiva.
Come noto, la direttiva 2009/125/CE si applica a tutti i prodotti che in qualche modo impattano sul consumo di energia, sia in modo diretto sia indiretto, ad esclusione dei mezzi di trasporto. Quindi, oltre a televisori, computer, elettrodomestici, sistemi di illuminazione, nel suo ambito sono compresi anche i prodotti che non consumano energia direttamente durante il loro utilizzo, ma che generano un’incidenza indiretta sui consumi energetici (quali serramenti e articoli idrosanitari). Nel recepimento della norma europea, il decreto legislativo prevede quanto segue:
OBBLIGO MARCATURA CE:
Sui prodotti dovrà essere apposta la marcatura CE, a testimoniare la garanzia di una produzione rispondente alla pertinente misura di esecuzione. L’applicazione del marchio spetta al fabbricante residente nell’Unione europea o a un suo rappresentante; in ultima analisi la responsabilità ricade sul soggetto che effettua la prima immissione del prodotto nel mercato comunitario.
CONTROLLO DEL MERCATO:
Il decreto conferisce al Ministero dello Sviluppo Economico i poteri di verifica della conformità dei prodotti connessi all’energia alle norme sull’ecodesign ed individua nell’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) l’unico ente nazionale a supporto del dicastero. L’Agenzia delle Dogane è l’autorità responsabile dei controlli alle frontiere.
Le spese relative ai controlli restano comunque a carico dei fabbricanti.
Qualora la conformità del prodotto venga ritenuta dubbia, l’autorità di sorveglianza avrà il compito di dimostrarne l’incompatibilità ai parametri, in vista del successivo ritiro dei prodotti dal mercato.
LE SANZIONI:
Elevate le sanzioni per i trasgressori della normativa: dai 10 ai 150 mila euro le multe somministrate per produttori e commercianti di prodotti sprovvisti del profilo ecologico richiesto. Deputata territorialmente a comminare sanzioni è la Camera di Commercio competente.