efficienza energetica

EPBD

Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) - Direttiva 2010/31/CE sulla prestazione energetica nell'edilizia

Pubblicata nella Gazzetta ufficiale europea del 19 giugno 2018 la Direttiva 2018/844/UE che modifica la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.

La Direttiva in sintesi

La Direttiva promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e dell’efficacia sotto il profilo dei costi. Nel provvedimento è definito il quadro comune generale di una metodologia per il calcolo della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari che gli Stati membri sono tenuti ad applicare in conformità a quanto indicato nell’allegato I della Direttiva. Detta metodologia di calcolo dovrà tenere conto sia della tipologia di edificio (abitazioni, uffici, ospedali, ristoranti, ecc.), sia delle caratteristiche termiche dell’edificio e delle sue divisioni interne, degli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda, di condizionamento e ventilazione, di illuminazione, della progettazione, posizione e orientamento, dei sistemi solari passivi e di protezione solare.

  • I requisiti minimi di prestazione energetica

Gli Stati membri dovranno adottare le misure nazionali necessarie affinché siano fissati requisiti minimi di prestazione energetica – rivisti a scadenze regolari non superiori a cinque anni, e se necessario aggiornati in funzione dei progressi tecnici nel settore edile – per gli edifici o le unità immobiliari al fine di raggiungere livelli ottimali in funzione dei costi.

  • Calcolo dei livelli ottimali

Con il Regolamento delegato n. 244/2012 del 16 gennaio 2012 (pubblicato sulla GUCE L 81 del 21 marzo 2012) la Commissione ha stabilito un quadro metodologico comparativo per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi. Gli Stati membri calcoleranno i livelli ottimali utilizzando tale quadro comparativo e raffronteranno i risultati di tale calcolo con i requisiti minimi di prestazione energetica in vigore. Entro il 30 giugno 2012, gli Stati membri trasmetteranno alla Commissione la prima relazione contenente i risultati ottenuti. Se i requisiti minimi vigenti risulteranno sensibilmente meno efficienti dei livelli ottimali, gli Stati dovranno giustificare tale differenza per iscritto alla Commissione e ridurre il divario.

  • Edifici nuovi ed esistenti

Per gli edifici di nuova costruzione gli Stati dovranno garantire che sia valutata la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi ad alta efficienza tra cui: sistemi di fornitura energetica decentrati basati su fonti rinnovabili, cogenerazione, teleriscaldamento o teleraffrescamento, pompe di calore. Per gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni di rilievo, la prestazione energetica dovrà essere migliorata al fine di soddisfare i requisiti minimi.

  • Impianti tecnici per l’edilizia

Allo scopo di ottimizzarne i consumi, gli Stati dovranno stabilire requisiti minimi per i sistemi tecnici per l’edilizia (impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda, impianti di condizionamento d’aria, grandi impianti di ventilazione). Inoltre, promuoveranno l’introduzione di sistemi di controllo attivi negli edifici in fase di costruzione o di importante ristrutturazione.

  • Edifici a energia quasi zero

Gli Stati dovranno provvedere affinché entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano “edifici a energia quasi zero”, cioè ad altissima prestazione energetica, in cui il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo sia coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili. Gli edifici pubblici di nuova costruzione dovranno essere a energia quasi zero a partire dal 31 dicembre 2018.

  • Attestato di prestazione energetica

Gli Stati membri dovranno istituire un sistema di certificazione energetica degli edifici. L’attestato comprenderà la prestazione energetica dell’edificio e i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di prestazione energetica, al fine di consentire ai proprietari o locatari di valutare e raffrontare la prestazione energetica. L’attestato – con validità di 10 anni – laddove non già disponibile in conformità alla direttiva 2002/91/CE, dovrà essere rilasciato per gli edifici costruiti, venduti o locati in cui una superficie di oltre 500 m2 sia occupata da enti pubblici e frequentata dal pubblico. A partire dal 9 luglio 2015 la soglia di 500 m2 viene abbassata a 250 m2.
Nella nuova Direttiva sono inoltre previste ispezioni periodiche degli impianti di riscaldamento e di condizionamento d’aria ad opera di esperti qualificati (e/o accreditati) e indipendenti.

 

Prestazione energetica edilizia: disposizioni nazionali

Con la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2003”, il Parlamento ha delegato il Governo a recepire la Direttiva 2002/91/CE.
Il Governo ha esercitato tale delega con l’emanazione del D.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/Ce relativa al rendimento energetico in edilizia”. Il decreto è stato modificato con l’emanazione del D.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”.

Il D.lgs. 192/2005 prevedeva l’emanazione di diversi provvedimenti attuativi in relazione alla certificazione energetica degli edifici ovvero:

  • Un regolamento con le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, in materia di progettazione di edifici e di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici. Il regolamento è stato varato con il DPR 2 aprile 2009, n. 59 “Rendimento energetico in edilizia”, pubblicato in gazzetta ufficiale 10 giugno 2009.
  • Un decreto ministeriale per l’emanazione delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. Il Dm Sviluppo economico del 26 giugno 2009 contiene le Linee guida e i loro numerosi allegati.
  • Un regolamento con i criteri di riconoscimento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e le ispezioni degli impianti di climatizzazione.  Il D.lgs. 115/2008 detta, nell’allegato III, i requisiti per i certificatori. Resterà valido fino alla pubblicazione del DPR richiesto come attuativo dal D.lgs. 192/2005.

Dopo la proposta di condanna della Commissione Ue del 19 luglio 2012 per incompleto e inesatto recepimento della direttiva 2002/91/Ce, sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale due decreti correttivi del DM 26 giugno 2009 e del D.lgs. 192/2005.

Il primo decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13/12/2012, con entrata in vigore il 28/12/2012. Il provvedimento introduce alcune modifiche alle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, contenute nel D.M. 26/06/2009, con l’obiettivo di favorire «una applicazione omogenea, coordinata e immediatamente operativa della certificazione energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale». In particolare elimina la possibilità per il proprietario dell’immobile di autodichiarare la classe energetica (la più bassa, la G) dell’immobile senza ricorrere alla certificazione del tecnico abilitato.

Il secondo decreto (22 novembre 2012 – GURI n. 21 del 25/1/2013) modifica l’allegato A del Dlgs 192/2005, modificando tra le altre la definizione di diagnosi energetica. Essa è l’elaborato tecnico che individua e quantifica “le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo dei costi-benefici dell’intervento, individua gli interventi per la riduzione della spesa energetica e i relativi tempi di ritorno degli investimenti nonché i possibili miglioramenti di classe dell’edificio”.

Il Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2013 ha varato il regolamento che definisce i requisiti per i certificatori energetici degli edifici e sulle operazioni di manutenzione e controllo negli impianti di climatizzazione invernale ed estiva negli edifici. I provvedimenti (Dpr 16 aprile 74/2013 e 75/2013) sanano i rilievi mossi dalla Commissione europea che aveva avviato una procedura di infrazione a carico dell’Italia per incompleto recepimento da parte dell’Italia della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia, completando di fatto l’attuazione del Dlgs 192/2005.

Nella GURI n. 181 del 3 agosto 2013 è stata pubblicata la Legge n. 90 del 3 agosto 2013 di conversione del DL 63/2013. Il DL 63/2013 recepisce, oltre ad altro, la Direttiva europea 2010/31/UE in materia di prestazione energetica nell’edilizia. Modificando il Dlgs 192/2005, il DL introduce la nuova metodologia nazionale di calcolo e i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici. I nuovi edifici della Pubblica Amministrazione dovranno essere “a energia quasi zero”, dal 31 dicembre 2018, mentre i privati dal 2021.

Data Titolo
27.08.2013 Legge 3 agosto 2013 n. 90 di conversione del DL 63/2013
08.05.2012 Orientamenti Commissione UE su Regolamento delegato 244/2012
22.03.2012 Regolamento delegato UE n. 244-2012 della Commissione del 16 gennaio 2012
29.11.2010 Direttiva 2010/31/CE (rifusione)
29.11.2010 Direttiva 2002/91/CE
29.11.2010 Dlgs. 19 agosto 2005 n. 192
29.11.2010 Dlgs. 29 dicembre 2006 n. 311
29.11.2010 Dpr 2 aprile 2009 n. 59
29.11.2010 DM Sviluppo economico 26 giugno 2009
29.11.2010 Dlgs. 30 maggio 2008 n. 115