In Gazzetta le norme tecniche di prevenzione incendi per edifici tutelati e aperti al pubblico
Le nuove norme tecniche si possono applicare agli edifici aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, di cui all'allegato I del DPR 1° agosto 2011, n. 151
In data 22 luglio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.183 il decreto 10 luglio 2020 del Ministero dell’Interno, recante “Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”. Il decreto entrerà in vigore il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione e approverà le norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, che costituisce parte integrante del decreto.
Le norme tecniche si possono applicare alle attività di cui al comma 1, in alternativa alle norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro dell’interno 20 maggio 1992, n. 569, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1995, n. 418.