Finanziamenti PNRR Parco Agrisolare fotovoltaico
Il Bando da 1 miliardo di euro offre la possibilità di realizzare pannelli fotovoltaici per investimenti di autoconsumo condiviso. Gli interventi ammissibili all’agevolazione devono prevedere l’installazione di impianti fotovoltaici, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 1000 kWp.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° luglio 2023, il Decreto del MASAF del 21 aprile 2023 “Interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 «Parco Agrisolare»“, anticipa la pubblicazione del Bando da un 1 miliardo di euro. Un investimento che si riferisce alla misura 2 componente 1 del PNRR e vuole favorire interventi per l’autosufficienza energetica del settore agricolo e agroalimentare.
Il provvedimento definisce le modalità di erogazione delle risorse
- i criteri per la concessione dell’aiuto individuale ai Soggetti beneficiari e la relativa entità dello stesso
- la procedura per l’ammissione all’aiuto
- i criteri di verifica e le modalità di concessione dell’aiuto
Il soggetto attuatore dell’intera misura e dell’accesso al meccanismo incentivante è il Gestore Servizi Energetici (GSE).
A favore delle imprese della produzione agricola vengono attribuiti circa 775 milioni di euro, ripartiti tra contributi a fondo perduto pari all’80%, con vincolo di autoconsumo per circa 700 milioni di euro, e contributi a fondo perduto pari al 30%, senza vincolo di autoconsumo per 75 milioni di euro. Vengono inoltre assegnati 150 milioni di euro a favore delle imprese della trasformazione agricola (con contributo a fondo perduto fino all’80% senza vincolo di autoconsumo) e 75 milioni di euro a favore delle imprese dell’agroindustria (con contributo a fondo perduto pari al 30% senza vincolo di autoconsumo).
Beneficiari:
- imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria
- imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO di cui all’Avviso da emanarsi ai sensi dell’articolo 13
- indipendentemente dai loro associati, cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228
- i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) costituiti in forma aggregata quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER).
I gruppi di imprese possono realizzare pannelli fotovoltaici per investimenti di autoconsumo condiviso e gli impianti fotovoltaici potranno avere una potenza massima di 1MW. Con il Bando saranno finanziati progetti che prevedono l’acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sulle coperture di fabbricati strumentali all’attività dei Soggetti beneficiari, ivi compresi quelli destinati alla ricezione ed ospitalità nell’ambito dell’attività agrituristica. Gli interventi ammissibili all’agevolazione, da realizzare sui tetti/coperture di fabbricati strumentali all’attività agricola, zootecnica e agroindustriale, devono prevedere l’installazione di impianti fotovoltaici, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 1000 kWp.
Potranno essere eseguiti i seguenti interventi di riqualificazione volti al miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture:
- rimozione e smaltimento dell’amianto (e, se del caso, l’eternit) dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente: tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell’apposito registro;
- realizzazione dell’isolamento termico dei tetti: la relazione tecnica del professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato;
- realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria): la relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di aereazione previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a ogni modo, il sistema di areazione dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell’aria.