Fondo per il sostegno alla transizione industriale: stanziati 300 mln dal MIMIT
Nuova misura di supporto alla transizione green del manifatturiero italiano
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha confermato lo stanziamento di 300 milioni di euro a valere sul “Fondo per il sostegno alla transizione industriale”. Il Fondo ha l’obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. L’operatività del Fondo è disciplinata dal DM 21 ottobre 2022 mentre il Decreto Direttoriale del 30 agosto 2023 definisce termini e modalità di presentazione delle domande attraverso l’apertura di uno sportello finalizzato al sostegno di programmi di investimento per la tutela ambientale operante attraverso procedura valutativa a graduatoria. Le imprese possono presentare la domanda esclusivamente on line attraverso la procedura informatica accessibile nella sezione “Fondo per il sostegno alla transizione industriale” del sito web dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia (www.invitalia.it), a partire dalle ore 12:00 del 10 ottobre 2023 e fino alle ore 12.00 del giorno 12 dicembre 2023. Le domande valutate positivamente saranno ammesse alle agevolazioni fino a concorrenza delle risorse disponibili.
Fermo restando che il 50% delle risorse annualmente destinate al Fondo è riservata alle imprese energivore, le agevolazioni sono concesse a imprese di qualsiasi dimensione operanti sul territorio nazionale che, alla data di presentazione della domanda, rispondano ai seguenti requisiti:
- essere regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel registro delle imprese;
- operare in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero di cui alle sezioni B e C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
- non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi.
- non trovarsi in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5.2 del DM 21 ottobre 2022.
I programmi di investimento devono essere volti al perseguimento, in via esclusiva, di un miglioramento in termini di tutela ambientale dei processi aziendali. Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatti salvi gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, qualora non superiori al 2% rispetto alla situazione precedente all’intervento. I suddetti programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo, prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo. Entro tale termine dovrà intervenire anche l’entrata in funzione e la piena operatività degli investimenti oggetto dei programmi di sviluppo agevolato. Come indicato i programmi di investimento devono perseguire almeno una delle seguenti finalità:
- una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa o un cambiamento fondamentale del processo produttivo. È prevista anche l’ammissibilità di spese accessorie, nel limite del 40%, connesse all’installazione di impianti da autoproduzione di energia da FER, idrogeno e impianti di cogenerazione ad alto rendimento.
- un uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate o un cambiamento fondamentale del processo produttivo.
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento di cui all’art. 7 del DM 21 ottobre 2022 relative all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni che riguardino:
- Suolo aziendale e relative sistemazioni (entro il 10% dell’investimento totale ammissibile)
- Opere murarie e assimilate (nel limite del 40% dell’investimento totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali)
- Impianti e attrezzature varie di nuova fabbricazione
- Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate
La misura ammette, inoltre, le spese per la formazione del personale tra cui: spese di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione connessi al progetto, costi di consulenza e spese di personale. Le agevolazioni saranno concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER e dalla sezione 2.6: “Aiuti a favore della decarbonizzazione».
Maggiori informazioni e dettagli sono disponibili alla pagina dedicata del Ministero delle Imprese.