Critical Raw Materials: pubblicato il nuovo Reg. 2024/1252/UE
Istituito il nuovo quadro legislativo comunitario volto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche
Nella Gazzetta Ufficiale del 3 Maggio 2024 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2024/1252 che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche. Il provvedimento, presentato dalla Commissione lo scorso marzo 2023 con la denominazione Critical Raw Materials Act, si pone l’obiettivo di supportare l’Unione europea nel dotarsi dell’autonomia e delle capacità fondamentali al conseguimento dei target in materia di energie rinnovabili, tecnologie strategiche (es. semiconduttori) e neutralità climatica. In estrema sintesi tramite la proposta si intendono conseguire, entro il 2030, i seguenti obiettivi a livello comunitario:
- capacità estrattiva pari almeno al 10% del consumo annuo europeo di materie prime strategiche;
- acquisire una capacità di trasformazione, anche per le fasi intermedie, in grado di soddisfare almeno il 40% del consumo annuo europeo di materie prime strategiche;
- conseguire una capacità di riciclaggio in grado di produrre almeno il 25% del consumo annuo europeo di materie prime strategiche;
- diversificare le importazioni al fine di garantire che il consumo annuo dell’Unione di ciascuna materia prima strategica possa basarsi sulle importazioni di diversi paesi terzi, nessuno dei quali fornisca oltre il 65% del consumo annuo;
- migliorare la capacità europea di monitorare e attenuare il rischio di approvvigionamento connesso alle materie prime essenziali;
- garantire la libera circolazione delle materie prime critiche e dei prodotti contenenti materie prime critiche immessi sul mercato dell’Unione, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione ambientale, migliorandone la circolarità e la sostenibilità;
A tal proposito vengono individuati agli Allegati I e II gli elenchi delle materie prime strategiche (SRM) e materie prime critiche (CRM) unitamente alle metodologie e parametri necessari per l’individuazione di altre materie in futuro. Tra le materie prime strategiche SRM vengono elencati: Litio, Magnesio metallico, Manganese, Grafite e Nichel per le batterie, le terre rare per i magneti permanenti (Nd, Pr, Tb, Dy, Gd, Sm e Ce) oltre a Rame e Alluminio.
L’intero Capo 3 (artt.5-18) è dedicato all’individuazione, riconoscimento e supporto di progetti strategici volti al conseguimento degli obiettivi sopracitati che dovranno essere opportunamente valutati, monitorati e finanziati dalle Autorità competenti dei singoli Stati membri. È inoltre prevista la condivisione tra gli Stati membri delle informazioni in merito alle riserve strategiche dei CRM per:
- una loro gestione coordinata
- definizione di livelli minimi di riserve da conseguire.
- definizione di acquisiti congiunti per aggregare la domanda comunitaria
All’art.24 si richiede agli Stati membri di individuare le imprese di grandi dimensioni, con più di 500 dipendenti e fatturato mondiale netto di oltre 150 milioni, che utilizzino SRM. Le suddette imprese dovranno effettuare ogni 3 anni, una valutazione del rischio della loro catena di approvvigionamento, comprendente una mappatura dei luoghi in cui le SRM utilizzate sono estratte, lavorate o riciclate e uno stress test della loro catena di approvvigionamento, consistente in una valutazione della vulnerabilità alle interruzioni dell’approvvigionamento e i loro potenziali effetti.
Il Capo 5 è invece dedicato agli aspetti di sostenibilità, tra cui la definizione di programmi nazionali di circolarità per conseguire la raccolta a fine vita, il riuso e riciclo di prodotti e flussi di rifiuti contenenti CRM.
All’art.28 si prevede una specifica disposizione per la riciclabilità dei magneti permanenti secondo cui chiunque immetta sul mercato europeo generatori di energia eolica, robot industriali e motori elettrici (anche integrati in altri prodotti) debba assicurare che questi riportino una etichettatura specifica indicante se il prodotto in questione incorpora uno o più magneti permanenti e in tal caso la tipologia di appartenenza del magnete (Neodimio-Ferro-Boro; Samario-Cobalto; Alluminio-Nichel-Cobalto; Ferrite). Inoltre i suddetti prodotti dovranno riportare un data carrier collegato ad un identificatore unico che fornisca accesso alle seguenti informazioni:
- nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e l’indirizzo postale della persona fisica o giuridica responsabile e, se disponibili, i mezzi di comunicazione elettronici ove possa essere contattata;
- informazioni sul peso, l’ubicazione e la composizione chimica di tutti i magneti permanenti inclusi nel prodotto, nonché sulla presenza e sul tipo di rivestimenti magnetici, colle ed eventuali additivi utilizzati;
- informazioni che consentono l’accesso e la rimozione di tutti i magneti permanenti incorporati nel prodotto, compresa almeno la sequenza di tutte le fasi di rimozione, gli strumenti o le tecnologie necessarie per l’accesso e la rimozione del magnete, fatto salvo quanto già previsto ai fini della Direttiva RAEE;
La Commissione dovrà adottare, entro Novembre 2026, un atto di esecuzione che stabilisca il formato per l’etichettatura, fermo restando che, laddove i prodotti siano già in possesso di un Digital Product Passport (DPP) ai fini del Reg ESPR, tali informazioni dovranno confluire al suo interno. Sempre in riferimento ai magneti permanenti l’art.29 reca disposizioni in materia di contenuto di riciclato, secondo cui chiunque immetta sul mercato EU magneti permanenti il cui peso complessivo superi 0,2 kg, rende pubblicamente disponibile su un sito web ad accesso libero la quota di neodimio, disprosio, praseodimio, terbio, boro, samario, nichel e cobalto recuperati dai rifiuti post-consumo presenti nei magneti. Agli artt.30 e 31 è altresì previsto che la Commissione possa definire regole per il calcolo e la verifica dell’impronta ambientale di diverse materie prime critiche conformemente all’Allegato V.
Al Capo 6 (art.35) viene istituito il Comitato europeo per le materie prime critiche composto da rappresentanti degli Stati membri e dalla Commissione, quale organo di coordinamento e condivisione che rappresenterà il riferimento comunitario sulla tematica e che potrà individuare e proporre partnership strategiche per l’approvvigionamento di CRM con paesi terzi ritenuti fornitori affidabili.
Il Regolamento entrerà in vigore il 24 Maggio 2024 e sarà direttamente applicabile sul territorio comunitario, agli Stati membri è richiesto di stabilire il quadro sanzionatorio applicabile in caso di violazioni entro il 24 Novembre 2026.