EMC
La Direttiva 2004/108/ CE (EMC – Electro Magnetic Compatibility) si applica a tutte le apparecchiature elettrotecniche ed elettroniche, nonché agli impianti ed installazioni che contengono componenti elettrici od elettronici, che possono creare perturbazioni elettromagnetiche, o il cui funzionamento possa essere influenzato da tali perturbazioni.
La Direttiva 2004/108/ CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004, nota agli come Direttiva compatibilità elettromagnetica (EMC – Electro Magnetic Compatibility), concerne il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e abroga la direttiva 89/336/CEE. Insieme alla Direttiva LVD, è una delle prime Direttive del mercato unico europeo adottate dall’Unione europea prima del “Nuovo approccio”. A livello nazionale, la Direttiva è stata recepita con il Dlgs. 6 novembre 2007 n. 194. Il 29 marzo 2014 è stata pubblicata la rifusione della Direttiva con il testo 2014/30/UE, in allineamento al New Legal Framework.
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Scopo e campo di applicazione
Tutti i dispositivi o installazioni elettriche quando sono interconnessi o sono vicini gli uni agli altri si influenzano vicendevolmente dal punto di vista elettromagnetico. La Direttiva muove dalla necessità di limitare i disturbi emessi dalla enorme diffusione che gli apparati elettronici hanno avuto in questi ultimi anni, provvedendo nel contempo a garantire che gli stessi possiedano una adeguata immunità ai disturbi.
La Direttiva EMC si applica a tutte le apparecchiature elettrotecniche ed elettroniche, nonché agli impianti ed installazioni che contengono componenti elettrici od elettronici, che possono creare perturbazioni elettromagnetiche, o il cui funzionamento possa essere influenzato da tali perturbazioni.
Considerata la vasta gamma di prodotti coperta dalla Direttiva e lo scarso livello di dettaglio della stessa per quanto riguarda i criteri di applicazione, la Commissione europea ha elaborato una guida nella quale vengono precisate le definizioni di base della Direttiva; per esempio si definiscono gli apparati (detti apparecchi nella versione italiana della Direttiva) come prodotti finiti contenenti componenti elettrici od elettronici, destinati ad essere immessi sul mercato o messi in servizio come singole unità. Gli apparati si suddividono inoltre in:
- Sistemi
- Impianti
- Componenti
Esclusioni dal campo di applicazione
- apparecchiature radio e terminali di telecomunicazioni oggetto del D.Lgs. 269/2001, di recepimento della Direttiva 1999/5/CE;
- prodotti aeronautici e loro parti e pertinenze di cui al Regolamento 1592/2002/CE, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce una Agenzia europea per la sicurezza aerea;
- apparecchiature radio utilizzate da radioamatori, secondo le disposizioni relative alle radiocomunicazioni adottate nel quadro della Costituzione e della Convenzione dell’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT), a meno che tali apparecchiature siano disponibili in commercio;
- apparecchi e impianti fissi, costruiti per usi militari;
- apparecchiature che per loro natura e per le loro caratteristiche fisiche sono incapaci di generare emissioni elettromagnetiche che superano un livello compatibile con il regolare funzionamento delle apparecchiature radio e di telecomunicazione e di altre apparecchiature; e funzionano senza deterioramento inaccettabile in presenza delle perturbazioni elettromagnetiche abitualmente derivanti dall’uso al quale sono destinate;
- i kit di valutazione su misura per professionisti destinati ad essere unicamente utilizzati in strutture di ricerca e sviluppo.
Presunzione di conformità
Come le altre Direttive comunitarie che si rifanno al modello del “nuovo approccio” la Direttiva EMC necessita, per una efficace applicazione, di norme tecniche adeguate: ai prodotti costruiti seguendo i requisiti delle norme armonizzate è riconosciuta una presunzione di conformità..
La Direttiva prevede tre strade per la procedura di valutazione della conformità:
- ALLEGATO II – Modulo A – controllo interno della produzione
- ALLEGATO III – Parte A Modulo B: esame UE del tipo seguito dalla conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione
- ALLEGATO III – Parte B Modulo C: conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione.
Norme armonizzate
Sezione riservata alle Norme armonizzate pubblicate ai fini della Direttiva EMC