Alberghi: pubblicato il decreto sulle misure anti-incendio
Entrato in vigore il decreto del Ministero dell’Interno del 14 Luglio 2015: “Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50".
Entrato in vigore il decreto del Ministero dell’Interno del 14 Luglio 2015: “Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico – alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50“.
Il nuovo DM 14 Luglio 2015, entrato in vigore il 23 Agosto 2015, contiene le disposizioni per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività ricettive turistico – alberghiere, così come definite dal D.M. 09/04/1994, con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, in materia di prevenzione incendi.
Il Decreto consta di 6 articoli e un allegato con regola tecnica, nel quale sono presenti le disposizioni inerenti termini e definizioni, ubicazione, separazioni e comunicazione, nonché le caratteristiche costruttive (ad esempio indicazioni sulla resistenza e reazione al fuoco, corridoi, scale ecc), le misure di evacuazione, i mezzi e impianti di estinzione incendi, la segnaletica di sicurezza e la gestione della sicurezza.
Per fissare dei requisiti minimi relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, il decreto enuncia i seguenti obiettivi:
- minimizzare le cause di incendio
- garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti
- limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno della struttura ricettiva
- limitare la propagazione di un incendio ad edifici od aree limitrofe
- assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo
- garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza
Le disposizioni tecniche previste nel decreto si applicano anche in caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento, relativamente alle parti interessate dall’intervento e comportanti l’eventuale rifacimento dei solai in misura non superiore al 50%.
Da evidenziare che la nuova regola tecnica si applica alle attività esistenti alla data del 23/08/2015 e solo alle strutture con numero di posti letto compresi tra 25 e 50 unità, nonché ai fini dell’applicazione delle norme sul piano di adeguamento, di cui al D.M. 16/03/2012. E’comunque fatta salva la possibilità di optare, nel caso in analisi, per l’applicazione delle pertinenti disposizioni di cui al D.M. 09/04/1994.