Appalti: nuove indicazioni dall’ANAC sul bando-tipo n. 2 per le gare di lavori oltre i 150.000 EURO
Indicazioni operative alle Stazioni Appaltanti in attesa della revisione del bando tipo
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è intervenuta con il Comunicato del 27 maggio 2015 sui temi degli oneri per la sicurezza aziendali e del soccorso istruttorio per dare indicazioni operative alle Stazioni Appaltanti. Le indicazioni riguardano precisamente il bando-tipo N. 2, relativo agli affidamenti di lavori pubblici di importo superiore a 150 mila euro nei settori ordinari, e si rendono necessarie in considerazione di recenti interventi normativi e giurisprudenziali.
L’Autorità riprende la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3/2015, tramite la quale ha si è affermato espressamente l’obbligo per il concorrente di procedere all’indicazione nell’offerta dei costi di sicurezza aziendali. L’Adunanza Plenaria ha precisato, inoltre, che l’omessa specificazione, nelle offerte per lavori, di tali costi configuri un’ipotesi di inadempimento alle norme del Codice appalti e comporti l’esclusione dalla procedura di gara. Pertanto, le stazioni appaltanti sono tenute a prevedere l’obbligo per gli operatori economici di indicare espressamente nell’offerta gli oneri di sicurezza aziendali inserendo la seguente frase nei bandi: «La dichiarazione dovrà contenere altresì l’indicazione dei costi relativi alla sicurezza ai sensi dell’art. 87, comma 4, del Codice».
Per le procedure in corso, in relazione alle quali non sia ancora scaduto il termine per la presentazione delle offerte, ANAC suggerisce alle stazioni appaltanti di chiarire che i concorrenti dovranno espressamente indicare in sede di offerta gli oneri di sicurezza. In tal caso la stazione appaltante potrà valutare l’opportunità di posticipare il termine per la presentazione delle offerte.
Per quanto riguarda il soccorso istruttorio, invece, l’Autorità ha spiegato che le Stazioni appaltanti dovranno coordinare il bando tipo n. 2 con la nuova disciplina introdotta dall’art. 39, comma 1, del Decreto semplificazioni (DL 90/2014). Le cause di esclusione individuate nel bando-tipo sono quindi suscettibili di regolarizzazione (nei modi indicati dalla determinazione dell’Autorità n. 1/2015). Le amministrazioni potranno, quindi, procedere con l’esclusione del concorrente solo dopo l’infruttuosa richiesta di regolarizzazione all’operatore economico.