Approvate norme tecniche di prevenzione incendi per uffici, autorimesse, attività ricettive turistico-alberghiere, scolastiche e commerciali.
Con un decreto del Ministero dell'Interno è stata modificata la sezione V dell'allegato 1 al decreto 3 agosto 2015.
Il 6 marzo 2020 è stato pubblicato il Decreto 14 febbraio 2020 del Ministero dell’interno, recante l’“Aggiornamento della sezione V dell’allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi” (Gazzetta Ufficiale n. 57). Il decreto entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
L’allegato del decreto riporta modifiche all’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni, relativamente alla sezione V – Regole tecniche verticali, per i seguenti capitoli:
- 4: uffici
- 5: attività ricettive turistico – alberghiere
- 6: autorimesse
- 7: attività scolastiche
- 8: attività commerciali
I capitoli 4,5,6,7,8 contenuti nell’allegato A del nuovo decreto, sostituiscono integralmente i corrispondenti capitoli dell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.
Per le attività di cui all’art. 1 (uffici, attività ricettive turistico-alberghiere, autorimesse, attività scolastiche e commerciali) che, alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, sono già state progettate sulla base delle regole tecniche verticali, il nuovo decreto non comporta adeguamenti.