normativa e legislazione tecnica

Autoconsumo diffuso edifici, condomini e comunità energetiche: ARERA ha approvato il Testo Integrato

Nel nuovo TIAD - “Testo integrato autoconsumo diffuso” rientrano tutti i sistemi per l'autoconsumo diffuso: gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente in edifici e condomini, comunità energetiche e autoconsumatori individuali su rete pubblica

Con Deliberazione 727/2022/r/eel del 27 dicembre 2022, ARERA ha approvato il nuovo TIAD – Testo integrato autoconsumo diffuso, testo unico che regola l’autoconsumo diffuso, con indicazioni chiare e semplificazioni procedurali rispetto alla disciplina transitoria vigente dal 2020, in attuazione dei decreti legislativi 199/21 e 210/21.

Il provvedimento completa il quadro regolatorio relativo alle configurazioni in cui è possibile valorizzare l’autoconsumo e fa seguito alle recenti innovazioni introdotte per i Sistemi Semplici di produzione e Consumo e ai Sistemi di Distribuzione Chiusi adottate in attuazione dei decreti legislativi citati.

Il provvedimento fornisce il quadro per rispondere alle sfide della transizione energetica tramite la diffusione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e dei sistemi di accumulo e contribuirà alla diversificazione di approvvigionamento del fabbisogno energetico degli utenti finali, ad incrementarne l’indipendenza energetica e alla riduzione della spesa energetica degli utenti finali.

Nel nuovo TIAD rientrano tutti i sistemi per l’autoconsumo diffuso:

  • autoconsumatori rinnovabili che agiscono collettivamente
  • comunità energetiche rinnovabili
  • clienti attivi che agiscono collettivamente
  • comunità energetiche dei cittadini
  • autoconsumatore individuale rinnovabile a distanza con linea diretta
  • autoconsumatore individuale rinnovabile a distanza che utilizza la rete di distribuzione
  • cliente attivo a distanza che utilizza la rete di distribuzione

Le prime due configurazioni hanno già avuto una prima regolazione transitoria (deliberazione 318/2020/R/eel) basata su un modello regolatorio virtuale, con limitato riferimento all’autoconsumo derivante da nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 200 kW e ubicati sotto la medesima cabina secondaria a cui sono collegati i clienti finali della configurazione.

Novità rispetto alla deliberazione 318/2020/R/eel, derivanti dai decreti legislativi 199/21 e 210/21:

  • definizioni univoche per le configurazioni di autoconsumo diffuso
  • distinzione di due perimetri geografici: la zona di mercato che rileva per individuare l’energia elettrica condivisa e l’area sottesa alla medesima cabina primaria che rileva per individuare la vera e propria energia elettrica autoconsumata. Quest’ultima è oggetto di maggior valorizzazione per tenere conto dei costi di esercizio delle reti elettriche mediamente evitati proprio per effetto dell’avvicinamento geografico di produzione e consumo nella medesima ora. E poiché la valorizzazione dell’autoconsumo diffuso ora è riferita all’area sottesa alla cabina primaria (e non più alla cabina secondaria), vengono delineati i criteri sulla base dei quali i gestori di rete individuano le aree sottese a ciascuna cabina primaria a partire dalla reale configurazione delle reti elettriche.
  • semplificazione delle procedure operative per la costituzione e la gestione delle configurazioni

E’ stato invece confermato il modello regolatorio virtuale già adottato nel periodo transitorio iniziale. Garantiti a clienti finali e produttori gli attuali diritti: scegliere liberamente il proprio fornitore indipendentemente dai rapporti legati all’adesione ad una delle prime 4 configurazioni.

L’applicazione del TIAD è prevista dal 1° marzo 2023 o in concomitanza con l’entrata in vigore del decreto del MASE – Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – con gli strumenti di incentivazione, se successiva. Da tale data, le configurazioni per l’autoconsumo collettivo e le comunità energetiche già esistenti confluiranno nel TIAD. Questo non comporta nessun cambiamento per le configurazioni di l’autoconsumo collettivo, mentre alle comunità energetiche viene data la possibilità di estendersi all’interno di un’area più vasta (zona di mercato per energia condivisa e area sottesa a cabina primaria per valorizzazione energia autoconsumata), a fronte di una lieve riduzione del contributo di valorizzazione dell’autoconsumo (che perde la restituzione della parte variabile della tariffa di distribuzione, pari a 0,59 €/MWh su un totale di 8,37 €/MWh a valori dell’anno 2022). Infine diversamente da quanto previsto nel periodo transitorio sarà consentita l’inclusione di impianti aventi potenza superiore a 200 kW.