Cessione ecobonus, nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle modalità per i lavori effettuati su singole unità immobiliari
Con provvedimento n. 100372 del 19 aprile, l’Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti relativi all’Ecobonus e al modello che permette ai contribuenti di cedere la detrazione fiscale.
Con provvedimento n. 100372 del 19 aprile, l’Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti relativi all’Ecobonus e al modello che permette ai contribuenti, che effettuano lavori di efficientamento energetico sulle singole unità immobiliari, di cedere la detrazione fiscale a Esco, fornitori, consorzi e società consortili. Le regole che disciplinano le modalità di cessione del credito valgono anche per la detrazione dell’80-85%, prevista per i condomini che eseguono interventi di miglioramento sismico “congiuntamente” a quelli di risparmio energetico.
Con la risposta n.109, l’Agenzia conferma inoltre quanto indicato nella Circolare n. 11/E del maggio 2018, che prevede che il credito sia cedibile anche a:
- soggetti privati ovvero persone fisiche o i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata (società ed enti)
- banche e intermediari finanziari, nelle sole ipotesi di cessione del credito effettuate dai soggetti che ricadono nella no tax area.
L’importo della detrazione cedibile è calcolato considerando anche le spese sostenute nel periodo d’imposta mediante cessione del medesimo credito ai fornitori.
Il cessionario può cedere, in tutto o in parte, il credito d’imposta acquisito solo dopo che tale credito è divenuto disponibile. Se il credito d’imposta è ceduto al fornitore che ha effettuato gli interventi, la fattura emessa è comprensiva dell’importo relativo alla detrazione ceduta sotto forma di credito d’imposta.
Il provvedimento 100372/2019 include anche il modulo e le istruzioni tramite le quali sarà possibile optare per la cessione del credito.
Nello specifico la cessione del credito va comunicata all’Agenzia delle Entrate:
- utilizzando il modulo online disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia
- tramite gli uffici territoriali dell’Agenzia
- utilizzando il modulo allegato al provvedimento, da inviarsi via posta elettronica certificata.
La mancata comunicazione rende inefficace la cessione del credito. Infine si segnala la risoluzione n. 46/E, con la quale l’Agenzia delle Entrate precisa che la mancata o tardiva trasmissione all’ENEA delle informazioni sui lavori di ristrutturazione che comportano risparmio energetico, “seppure obbligatoria per il contribuente”, non fa venire meno il beneficio della detrazione fiscale. La risoluzione ricorda che la legge di Bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di inviare all’ENEA alcune informazioni sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio per usufruire della detrazione prevista dall’articolo 16-bis del Tuir. L’invio riguarda solo gli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e l’utilizzo delle FER e l’acquisto di elettrodomestici in classe energetica A+, se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017. Con tale risoluzione l’Agenzia delle Entrate condivide il parere sulla questione espresso dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 3797/2019.