Credito d’imposta sistemi di accumulo integrati in impianti Fer: in GU il decreto attuativo
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 6 maggio 2022 del MEF che definisce le modalità di accesso al beneficio istituito dalla Legge di Bilancio 2022 nel limite di 3 milioni di euro per il 2022.
La Legge di Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha istituito un credito d’imposta per i contribuenti Irpef in relazione alle spese sostenute per l’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto.
Il decreto 6 maggio 2022 emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.140 del 17 giugno, definisce le modalità di accesso al beneficio. Il provvedimento, in attuazione dell’art. 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, individua le modalità per l’accesso al credito d’imposta ivi previsto nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro il limite di 3 milioni di euro per l’anno 2022.
Il credito d’imposta spetta alle persone fisiche che, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, sostengono spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’art. 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, le persone fisiche inoltrano, in via telematica, entro il termine che sarà previsto con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, un’apposita istanza all’Agenzia stessa, formulata secondo lo schema approvato con lo stesso provvedimento. Nell’istanza andrà indicato l’importo della spesa agevolabile sostenuta nell’anno 2022 per l’installazione dei sistemi di accumulo.
L’Agenzia delle entrate, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze, determina la percentuale della spesa sostenuta da ciascun soggetto riconosciuta a titolo di credito d’imposta. Il credito d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali per le medesime spese.
Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili. L’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi.
L’Agenzia delle entrate, qualora accerti che l’agevolazione sia in tutto o in parte non spettante, procede al recupero dell’importo secondo le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Per quanto non espressamente disciplinato, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi.