critical raw materials act raggiundo accordo politico

Critical Raw Materials Act: raggiundo accordo politico

Definita la strategia europea per tutelare gli approvvigionamenti comunitari di materie prime critiche

Nella giornata di giovedì 16 novembre il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla proposta di Regolamento sulle materie prime critiche. Il testo concordato non è ancora disponibile ma dalle prime indiscrezioni i seguenti punti sarebbero confermati:

  • Vengono elencate complessivamente 34 materie prime critiche, di cui 17 considerate materie prime strategiche con l’aggiunta dell’alluminio rispetto alla proposta iniziale della Commissione. Inoltre, la grafite sintetica sarà classificata come materia prima strategica per un periodo di tre anni, al termine del quale la Commissione effettuerà la prima revisione delle materie prime elencate.
  • I parametri di riferimento per il 2030 sono stabiliti al fine di garantire che l’UE estragga il 10%, ricicli il 25% e trasformi il 40% del suo consumo annuo di materie prime strategiche. Per quanto riguarda il benchmark del riciclaggio, sarà necessario tenere progressivamente conto del recupero delle materie prime strategiche presenti nei rifiuti.
  • I progetti strategici lungo la catena del valore, compresi i progetti sulla produzione di materie prime innovative per sostituire le materie prime strategiche nelle tecnologie pertinenti, individuati dalla Commissione e dagli Stati membri beneficeranno di procedure di autorizzazione più rapide e snelle nonché di un accesso agevolato ai finanziamenti nel rispetto di elevati standard ambientali, sociali e di governance. Da notare che gli Stati membri potranno opporsi allo sviluppo di un progetto strategico nel loro territorio.
  • Le procedure di autorizzazione accelerate e semplificate per i progetti strategici si basano su scadenze armonizzate per le autorità nazionali, stabilendo una durata massima di 15 mesi per i progetti di trasformazione e riciclaggio e di 27 mesi per i progetti di estrazione. A questo proposito, la produzione della relazione di valutazione di impatto ambientale da parte del promotore del progetto non sarà considerata parte dei tempi di autorizzazione, che includeranno tuttavia la durata della corrispondente consultazione pubblica.
  • Gli Stati membri dovranno designare punti di contatto unici per agevolare il processo di rilascio delle autorizzazioni a livello locale, regionale o nazionale e nelle fasi di estrazione, trasformazione e riciclaggio della catena del valore.
  • Le valutazioni periodiche del rischio delle catene di approvvigionamento di materie prime strategiche saranno obbligatorie per le grandi aziende che producono tecnologie strategiche e sono esposte a carenze di tali materiali. Queste società obbligate includeranno, tra gli altri, produttori di batterie, produttori di idrogeno e produttori di sistemi di generazione di energia rinnovabile. Inoltre, sono previste misure per monitorare efficacemente le catene di approvvigionamento delle materie prime critiche.
  • Al fine di diversificare le importazioni dell’UE di materie prime strategiche, quelle provenienti da un unico paese terzo saranno soggette a una soglia massima del 65% del consumo annuo dell’UE per ciascuna materia prima strategica. Inoltre, viene istituito un quadro per promuovere partenariati strategici sulle materie prime con paesi terzi
  • Ulteriori misure previste dal regolamento riguardano la preparazione dei piani nazionali di esplorazione, il coordinamento delle scorte di materie prime strategiche tra gli Stati membri, la circolarità e la sostenibilità delle materie prime, nonché maggiori investimenti in ricerca, innovazione e competenze lungo l’intera catena del valore con particolare attenzione ai materiali sostitutivi e ai processi produttivi nelle tecnologie strategiche.
  • La Commissione è tenuta a presentare, entro 18 mesi dall’entrata in vigore del regolamento, una relazione sul consumo stimato di ciascuna materia prima critica per i prossimi tre decenni.

I prossimi passaggi istituzionali prevedono l’adozione formale dal testo da parte di Consiglio e Parlamento. Successivamente il provvedimento potrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale Europea ed entrare in vigore.