D.L. Cura Italia – Estensione Anticipazione ed esimenti per inadempimenti
Il decreto “cura Italia” (decreto legge 17 marzo 2020, n.18), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, contiene alcune misure di dettaglio in materia di appalti.
Le misure mirano ad alleggerire gli operatori di settore dalle conseguenze dovute ad inadempimenti (causati dalle restrizioni intervenute per far fronte alla crisi sanitaria) nonché a sbloccare liquidità alle imprese.
Nello specifico il decreto introduce tali misure agli articoli 91 (“Disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici”) e 97 (“Aumento anticipazioni FSC”).
L’articolo 91, in tema di inadempimenti e anticipazioni prevede: “1. All’articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente: ‘6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti’.
2. All’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dopo le parole: ‘L’erogazione dell’anticipazione” inserire le seguenti: ‘,consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, co.8, del presente codice’”.
Il comma 1 si riferisce alla responsabilità del debitore nell’esecuzione della prestazione che può essere esclusa qualora il rispetto delle misure di contenimento per il COVID-19 abbia determinato o influito sull’inadempimento.
Il comma 2 prevede invece una modifica – permanente – al Codice dei contratti pubblici; attraverso tale modifica l’anticipazione del prezzo in favore dell’appaltatore (art. 35, co. 18, D.Lgs. 50/2016) è consentita anche in caso di consegna in via d’urgenza.
L’art. 97, amplia l’importo delle anticipazioni per gli interventi infrastrutturali finanziati con risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, prevedendo che: “1. Al fine di sostenere gli interventi finanziati con risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 nell’ambito dei Piani Operativi delle Amministrazioni Centrali e dei Patti per lo sviluppo, le anticipazioni finanziarie, di cui al punto 2 lettera h) della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 25 del 10 agosto 2016, e di cui al punto 3.4 della delibera del CIPE n. 26 del 10 agosto 2016, possono essere richieste nella misura del venti per cento delle risorse assegnate ai singoli interventi, qualora questi ultimi siano dotati, nel caso di interventi infrastrutturali, di progetto esecutivo approvato, ovvero, nel caso di interventi a favore delle imprese, di provvedimento di attribuzione del finanziamento. Restano esclusi gli interventi di competenza di ANAS e di Rete ferroviaria italiana”.
È dunque prevista la possibilità di chiedere l’anticipazione del 20% sulle infrastrutture pubbliche finanziate con risorse del Fondo Sviluppo Coesione 2014-2020 nell’ambito dei piani operativi delle amministrazioni centrali (con le delibere Cipe n.25 e 26 del 2016), a patto gli interventi “siano dotati di progetto esecutivo approvato o definitivo approvato in caso di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori”.
Ulteriori misure per la semplificazione ed il rilancio del settore saranno contenute nel prossimo decreto legge (cd. Cura Italia/2) che il Governo dovrebbe adottare tra la fine di marzo e l’inizio di aprile.