normativa e legislazione tecnica

Dall’Agenzia delle Entrate obbligo di catasto per il fotovoltaico

La circolare 36/E lo prevede per le strutture più grandi. Esonerati i piccoli impianti.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate 36/E del 19 dicembre 2013 ha definito i termini per l’accatastamento delle impianti fotovoltaici. In particolare, per gli impianti fotovoltaici a terra, considerati beni immobili, è previsto l’accatastamento nella categoria D/1 “opifici”.


 Se si tratta invece di strutture poste su edifici, lastrici solari o su aree di pertinenza di altri immobili, non si dovrà procedere all’accatastamento ma alla rideterminazione della rendita dell’immobile a cui i pannelli sono connessi. Se questa aumenta più del 15% rispetto al valore originario, il proprietario è tenuto a comunicare la variazione all’Agenzia del Territorio (accorpata alle Entrate il 1° dicembre 2012).


La circolare considera anche il caso di impianti fotovoltaici “rurali” prevedendo il loro accatastamento nella categoria D/10, a condizione che siano asserviti ad una azienda agricola con un terreno di estensione non inferiore ai 10mile metri quadri e che la potenza dell’impianto non superi i 200 Kw.

Esonerati dall’accatastamento i piccoli impianti, considerati beni mobili, alle condizioni che seguono:

• La potenza nominale dell’impianto non è superiore a 3 Kw per ogni unità immobiliare servita dall’impianto stesso;
• La potenza nominale complessiva, espressa in Kw, non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto;
• Per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall’intera area destinata all’intervento e dall’altezza relativa all’asse orizzontale mediano dei pannelli stessi è inferiore a 150 metri cubi.