decreto bollette novita per fer e cer

Decreto Bollette: novità per FER e CER

Nuova disciplina delle CER e per la remunerazione della produzione di energia elettrica da FER. Contributo straordinario di 200 euro. Azzeramento per un semestre della parte della componente ASOS. Modifiche al Testo Unico Rinnovabili.

In data 23 aprile, l’Assemblea del Senato ha rinnovato la fiducia al Governo con l’approvazione del ddl, di conversione in legge, del DL n. 19/2025 per l’agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale.

Articolo 1
Previsto per il 2025 un contributo straordinario di 200 euro sulle bollette elettriche per famiglie con ISEE fino a 25.000 euro, nei limiti delle risorse disponibili.

Articolo 1-bis
Ampliata la platea dei membri ammessi nelle comunità energetiche rinnovabili, includendo anche enti pubblici e consorzi; le PMI partecipate da enti territoriali possono esercitare controllo.

Articolo 1-ter
Stabilite le modalità per ottenere incentivi agli impianti che hanno avviato l’attività prima della costituzione formale della comunità energetica. Il MASE aggiornerà le regole operative.

Misura ARERA
Per 6 mesi, azzerata la componente ASOS (energia da fonti rinnovabili) per imprese non domestiche con potenza > 16,5 kW.

Articolo 3-bis
Le unità di produzione in sistemi semplici di consumo non devono più essere gestite da soggetti dello stesso gruppo societario.

Articolo 3-ter
Nuove regole per i contratti per differenza a due vie con il GSE, su base volontaria e per 5 anni, esclusivi rispetto ad altri incentivi.

Articolo 3-quinquies
Nel 2025 il GSE supporterà il MASE nelle autorizzazioni dei sistemi di accumulo, con spesa autorizzata di 750.000 euro.

Articolo 3-sexies
Chiarito il regime per gli accumulatori elettrici termomeccanici, nel quadro del D.lgs. 190/2024.

Articolo 4-bis
• Rafforzata la consultazione delle regioni costiere per impianti offshore > 300 MW.
• Esteso il coinvolgimento per impianti idroelettrici a pompaggio puro.
• Previsto il regime di attività libera per piccoli impianti idroelettrici (≤ 500 kW) su condotte esistenti.
• Eliminata la procedura semplificata per gli impianti agrivoltaici.
• Gli interventi su impianti eolici con potenza > 30 MW vanno sottoposti a verifica regionale.

Articolo 4-ter
Previsti incentivi maggiorati per ampliamenti significativi (+20%) della potenza di impianti FER (Fonti Energetiche Rinnovabili).

Articolo 4-quater
Progetti FER sottoposti ad autorizzazione unica statale saranno considerati prioritari dalla Commissione VIA-VAS.