Direttiva Efficienza Energetica: pubblicato recepimento nazionale DLgs 4 luglio 2014, n. 102
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio il Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di “attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE“.
Il provvedimento, che è entrato in vigore domenica 20 luglio, “stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico” che consiste “nella riduzione, entro l’anno 2020, di 20 milioni di tep dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 m.ni di tep di energia finale, conteggiati a partire dal 2010, in coerenza con la Strategia Energetica Nazionale”.
Tra le misure previste dal decreto è presente un programma per rendere più efficiente il patrimonio edilizio pubblico, e in particolar modo all’Art. 4 viene richiesto all’ENEA di elaborare una proposta di intervento, nel quadro dei piani d’azione nazionali per l’efficienza energetica (PAEE), per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, sia pubblici che privati.
Il regime obbligatorio di efficienza energetica ,di cui all’articolo 7 della direttiva 2012/27/UE, sarà costituito secondo il decreto dal meccanismo dei certificati bianchi che dovrà garantire il conseguimento di un risparmio energetico, al 31 dicembre 2020, non inferiore al sessanta per cento dell’obiettivo di risparmio energetico nazionale cumulato.
All’art.8 sono inoltre introdotti obblighi di diagnosi energetiche per grandi aziende ed energivori, condotte da società di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor energetici, da effettuarsi entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni.
All’art. 9 si riconosce l’importanza dei sistemi di misurazione intelligenti, e quindi della “misura” dei consumi e dei risparmi conseguiti.
Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito, secondo l’art.15, il «Fondo nazionale per l’efficienza energetica», destinato a favorire, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti, “il finanziamento di interventi coerenti con il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, promuovendo il coinvolgimento di istituti finanziari, nazionali e comunitari, e investitori privati sulla base di un’adeguata condivisione dei rischi.”
Ai fini della Promozione dell’efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento l’Art. 10 prevede che, entro il 30 ottobre 2015, il GSE predisponga un rapporto contenente una valutazione del potenziale nazionale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento nonché’ del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti. A tal fine è richiesta al GSE l’istituzione di una banca dati sulla cogenerazione e sulle infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffreddamento, esistenti e in realizzazione. Sulla base di tali valutazioni saranno poi individuate le misure da adottare entro il 2020 e il 2030 per sfruttarne il potenziale di aumento di efficienza. Proprio alla realizzazione di reti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento potrà essere destinata una apposita riserva del Fondo per l’efficienza energetica citato precedentemente.
Altra novità introdotta dal testo è l’intervento dell’AEEG su remunerazione reti, priorità di dispacciamento, partecipazione della domanda ai mercati (art. 11, comma 1) cui dovrà seguire un atto di indirizzo del ministero dello Sviluppo economico sui compiti assegnati.
Il comma 3 del medesimo articolo dispone anche il superamento della struttura progressiva della tariffa elettrica precisando che “l’adeguamento della struttura tariffaria deve essere tale da stimolare comportamenti virtuosi da parte dei cittadini“, facendo inoltre attenzione ai clienti appartenenti a fasce economicamente svantaggiate.