normativa e legislazione tecnica

Ecolabel: aumentano i diritti da pagare per l’uso del marchio

Lo ha stabilito il Regolamento 14 agosto 2013, n. 782/2013, che modifica l’allegato III del regolamento “madre” dell’Ecolabel (66/2010/Ue)

Per promuovere l’uso del marchio Ecolabel  e per incoraggiare gli operatori i cui prodotti rispondono ai criteri di tale marchio, è opportuno che i costi relativi al suo utilizzo siano quanto più possibile contenuti ma sufficienti a coprire i costi di gestione del sistema. Da tale assunto origina la revisione da parte dell’UE del Regolamento n. 66/2010 tramite un nuovo regolamento, il 782/2013 – che modifica l’allegato III del regolamento 66/2010 – pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea dello scorso 15 agosto.


Entrato  in vigore il 4 settembre 2013, il nuovo regolamento europeo modifica l’entità dei diritti da pagare per l’uso del marchio Ecolabel, e consente alle P.a. di “agganciare” i diritti annuali al valore delle vendite del prodotto “verde”. Il testo introduce inoltre i nuovi “diritti per le ispezioni” (esigibili dalle singole P.a.) e modifica i già previsti diritti “per l’esame della domanda” e “annuali”.
In relazione ai primi, aumenta il massimo esigibile (da 1200 a 2000 euro) e la riduzione prevista a favore dei soggetti certificati Emas (dal 20% al 30%, ma scende al 15% quella concessa ai soggetti certificati Iso 14001).


Per quanto riguarda i “diritti annuali”, dal 4 settembre le P.a. potranno scegliere se continuare a richiedere un importo forfettario (il massimo passa da 1500 euro “per marchio” a 25mila euro “per gruppo di prodotti per richiedente”, con riduzione minima del 25% per Pmi, microimprese e Pvs), oppure basarsi sul valore annuale delle vendite del prodotto cui è stato assegnato il marchio Ecolabel (massimo 0,15%).


Visualizza il Regolamento n. 782/2013