Efficienza energetica nell’edilizia: tre nuovi decreti per conformarsi a direttive UE
Firmati Decreti interministeriali per adeguare il quadro normativo nazionale
02/07/2015 – firmati a Roma tre nuovi decreti interministeriali che andranno a completare il quadro normativo nazionale in materia di efficienza energetica degli edifici e le relative disposizioni previste dalle direttive europee in materia. A firmare i tre provvedimenti i ministeri congiunti dello Sviluppo economico, dei Trasporti, dell’Ambiente, della Salute, della Semplificazione e della Difesa
Il primo decreto aggiorna le Linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici (APE). Il secondo provvedimento adegua invece gli schemi di relazione tecnica di progetto al nuovo quadro normativo, in funzione delle diverse tipologie di opere. Il terzo riguarda l’applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche definendo nuove modalità e requisiti minimi di efficienza per i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazione
Il decreto che entrerà in vigore il 1 ottobre 2015 riguarda le linee guida per la certificazione energetica (costituite dall’Allegato I)e modifica nuovamente il format dell’APE 2015, senza però introdurre cambiamenti sostanziali negli indici di calcolo. Il provvedimento impone alle regioni e alle province autonome di definire procedure di controllo di almeno il 2% degli attestati depositati sul territorio in ogni anno solare. Inoltre, si semplifica lo schema di annuncio immobiliare per garantire una maggiore fruibilità agli utenti. Entro 18 mesi dall’entrata in vigore del decreto, l’ENEA metterà a disposizione le informazioni relative alla determinazione della prestazione media degli edifici esistenti, richiesta sulla prima pagina dell’APE. Sempre all’ENEA è affidata anche la costituzione di un Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica (SIAPE) per la raccolta dei dati relativi agli APE, agli impianti termici e ai relativi controlli e ispezioni
Il provvedimento, la cui entrata in vigore è fissata al giorno successivo a quello della pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale, definisce gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto, in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica.
- Terzo decreto – Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici
Anche in questo caso, le disposizioni contenute nel provvedimento entrano in vigore dal 1° ottobre 2015 e oltre alle nuove metodologie di calcolo, il decreto rafforza gli standard energetici minimi per gli edifici nuovi e per quelli ristrutturati per arrivare a realizzare gli Edifici a Energia Quasi Zero previsti dalla Direttiva EPBD.
In aggiunta il decreto richiede che entro un anno dall’entrata in vigore l’ENEA, in collaborazione con il CTI, predisponga uno studio sui parametri tecnici dell’edificio di riferimento per monitorare l’evoluzione dei requisiti energetici ottimali. Per gli edifici non residenziali tale studio dovrà comprendere i requisiti energetici minimi degli impianti di illuminazione degli ascensori e delle scale mobili. All’Allegato I del decreto è inoltre reso obbligatorio per gli edifici a uso non residenziale di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazioni importanti, un livello minimo di automazione e sistemi BACS, corrispondente alla Classe B, della Tabella 1 della norma UNI EN 15232. Sempre in Allegato I al Paragrafo 2.3 punto 8 è presente il riferimento al requisito di utilizzo per gli ascensori di motori elettrici conformi al Reg. 640/2009.