normativa e legislazione tecnica

Fondo Kyoto scuole: prorogati termini per accesso al 31 dicembre 2018

Prestiti a tasso agevolato per efficientamento energetico e adeguamento sismico degli edifici scolastici

Tramite la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta lo scorso 17 luglio, del DM 28 giugno 2018, il Ministero dell’Ambiente ha nuovamente prorogato i termini per l’accesso al Fondo Kyoto per l’efficientamento energetico degli edifici scolastici.  Il nuovo termine per la presentazione delle domande viene dunque fissato al 31 dicembre 2018.

Il bando in questione promuove, attraverso la concessione di prestiti a tasso agevolato dello 0,25%, interventi di riqualificazione energetica degli immobili di proprietà pubblica, adibiti all’istruzione di ogni ordine e grado. Possono beneficiare dei finanziamenti, nel limite massimo del 50% del valore del progetto, anche interventi di adeguamento sismico e, più in generale, di messa in sicurezza dell’edificio.

Non cambiano invece le modalità di finanziamento e i requisiti per le presentazioni delle domande disciplinati con il precedente DM 40/2016, in base al suddetto decreto i prestiti agevolati devono essere utilizzati per interventi che consentano di raggiungere un miglioramento di almeno due classi del parametro di efficienza energetica dell’edificio in un arco temporale massimo di 3 anni. Tra gli interventi agevolabili rientrano l’analisi, il monitoraggio e le diagnosi energetiche, cui possono essere assegnati al massimo 30mila euro da restituire in dieci anni. Sono ammessi anche la sostituzione degli impianti, con un milione di euro da restituire in vent’anni, e gli interventi di riqualificazione comprendenti sia l’involucro che gli impianti. A questi lavori potranno essere assegnati 2 milioni per edificio e il finanziamento avrà una durata di vent’anni.

Nessun cambiamento inoltre per i soggetti che possono accedere ai prestiti agevolati secondo il Decreto Interministeriale 66/2015, ovvero:

–        soggetti pubblici proprietari degli immobili;

–        soggetti pubblici che a titolo oneroso o gratuito hanno in uso gli immobili pubblici sopra descritti;

–        Fondi di investimento chiusi, costituiti ai sensi dell’art. 33.2, del Decreto Legge 98/2001, convertito con modificazioni dalla Legge 111/2011.