normativa e legislazione tecnica

Installazione di impianti all’interno degli edifici: in Gazzetta il nuovo regolamento

Entrerà in vigore il 28 dicembre prossimo il decreto 29 settembre 2022, n. 192 del Mise che modifica il decreto 22 gennaio 2008, n. 37

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.290 del 13 dicembre 2022, il Decreto 29 settembre 2022, n. 192 del Ministero dello Sviluppo economico, che entrerà in vigore il 28 dicembre 2022. Si tratta del nuovo regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.

Il provvedimento apporta al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonche’ le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti;»;

b)  all’articolo 2, comma 1, lettera a), dopo le parole «presso l’utente» sono aggiunte le seguenti: «ovvero il punto terminale di rete come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera oo), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207»;

c) all’articolo 2, comma 1, la lettera f) e’ sostituita dalla seguente:

«f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa, comprese le infrastrutture destinate ad ospitare tali impianti;»;

d) dopo l’articolo 5 e’ inserito il seguente:

«Art. 5-bis (Adempimenti del tecnico abilitato).

  1. Il responsabile tecnico dell’impresa, abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), è responsabile dell’inserimento nel progetto edilizio dell’edificio di tutte le parti di infrastruttura fisica multiservizio passiva e degli accessi che richiedono di essere realizzati per gli interventi previsti ai sensi dall’articolo 135-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
  2. Al termine dei lavori, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato, il responsabile tecnico dell’impresa di cui al comma 1 rilascia una dichiarazione di conformità dell’impianto ai sensi di quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, corredata degli allegati ove sono descritte le caratteristiche degli accessi e della infrastruttura fisica multiservizi passiva.
  3. Tale dichiarazione è necessaria ai fini della presentazione allo sportello unico dell’edilizia della segnalazione certificata di cui all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».