normativa e legislazione tecnica

La nuova SCIA: moduli standard, ufficio unico e pubblicazione online

Operativa dal 1 gennaio 2017 con le novità del divieto di richiesta di documenti non preventivati e la ricevuta obbligatoria

La nuova SCIA semplificata è stata approvata in via definitiva dal Consiglio dei Ministri in attuazione della delega di cui alla Legge 124/2015. Entro il 1 gennaio 2017 regioni ed enti locali dovranno adeguarsi al nuovo regime che, come novità principale, riguarda la presentazione del documento, che potrà essere fatta presso un unico ufficio anche in via telematica e mediante un unico modulo valido a livello nazionale. Il modulo dovrà essere pubblicato sul sito della pubblica amministrazione destinataria delle istanze e richieste.

La richiesta al cittadino di documenti ulteriori rispetto a quelli previsti non è ammessa e verrà sanzionata a livello disciplinare; l’amministrazione dovrà infatti stabilire preventivamente la documentazione necessaria, pubblicando online i modelli e le dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni da allegare eventualmente alla SCIA.

Per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni regionali o locali, con riferimento all’edilizia e all’avvio di attività produttive, i moduli sopracitati sono adottati, in attuazione del principio di leale collaborazione, tenendo conto delle specifiche normative regionali.

Molto importante anche la funzione della cosiddetta ricevuta della segnalazione o istanza presentata, che costituisce comunicazione di avvio del procedimento e deve indicare i termini entro i quali la Pubblica Amministrazione è tenuta a rispondere o entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza, i cui termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda. Nel decreto si riconosce inoltre anche il domicilio digitale del cittadino, l’indirizzo email indicato dallo stesso dove ricevere tutte le comunicazioni.

Viene infine riportato che il provvedimento di sospensione dell’attività intrapresa è limitato ai soli casi di attestazioni non veritiere o di coinvolgimento di interessi sensibili (ambiente, paesaggio, ecc.). Nel caso di SCIA unica la possibilità di iniziare subito l’attività è circoscritta ai casi in cui non siano presupposte autorizzazioni o altri titoli espressi.