normativa e legislazione tecnica

Lavori sotto tensione: pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto 4 febbraio 2011.

Definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni necessarie ad effettuare lavori su parti in tensione.

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 83 del 11-4-2011) il Decreto 4 febbraio 2011 relativo a “Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 82, comma 2), lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni”.


Il nuovo decreto dà attuazione a quanto previsto dall’art. 82 del decreto legislativo 81, che al comma 1 dispone quanto segue: “i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ad operare sotto tensione”.

ANIE accoglie con estremo favore l’emanazione di detto decreto, quale importante esito di una puntuale ed efficace iniziativa di informazione nei confronti degli organi decisori, condotta dalla Federazione ad interpretazione delle istanze dei costruttori di elettrodotti in alta ed altissima tensione riuniti in ANIE.

Il provvedimento riguarda i lavori sotto tensione effettuati su impianti alimentati a frequenza industriale superiore a 1000V ed in particolare:

• lavori sotto tensione eseguiti da parte di operatori agenti dal suolo, dai sostegni delle parti in tensione, dalle parti in tensione, da supporti isolanti e non, da velivoli e da qualsiasi altra posizione atta a garantire il rispetto delle condizioni generali per l'esecuzione dei lavori in sicurezza;

• sperimentazione sotto tensione che preveda lo sviluppo e l'applicazione di modalità, di tipologie di intervento e di attrezzature innovative.
Il decreto stabilisce le condizioni in cui possono essere effettuati i lavori in tensione, le modalità di formazione del personale, i requisiti dei soggetti dei formatori, l'abilitazione dei lavoratori e la verifica periodica delle attrezzature.


Lo svolgimento dei lavori ricadenti nel campo di applicazione del decreto è consentito alle aziende che abbiano ricevuto l'autorizzazione con decreto dirigenziale del direttore generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, che si avvalgono a tal fine della Commissione per i lavori sotto tensione di cui all'Allegato I.
I requisiti richiesti alle aziende sono specificati all'allegato II. Integrando la documentazione con una dichiarazione di impegno, di cui al punto 1.2.2 dell'Allegato II, le aziende sono autorizzate anche all'effettuazione della sperimentazione sotto tensione.


Alla data di entrata in vigore del D.M. 04/02/2011 sono abrogati i D.M. 09/06/1980 e D.M. 13/07/1990, n. 442.





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