normativa e legislazione tecnica

Le nuove proposte delle direttive Efficienza energetica e Prestazione energetica edifici (EPBD)

Nuove regole comunitarie su prestazioni energetiche ed edifici a energia quasi zero

Tramite l’adozione del Pacchetto di misure Energia pulita per tutti gli europei: liberare il potenziale di crescita dell’Europa, volte a mantenere l’Unione europea competitiva nella fase di transizione verso l’energia pulita che sta trasformando i mercati mondiali dell’energia, la Commissione europea ha ufficialmente presentato le due proposte di direttive di modifica della di Direttiva Efficienza Energetica e della Direttiva sulle performance energetiche degli edifici.

In riferimento alla nuova Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia essa includerà direttamente le disposizioni sulle ristrutturazioni di immobili di cui all’art. 4 della direttiva 2012/27. Le strategie di ristrutturazione degli immobili a lungo termine diventeranno parte dei piani nazionali integrati per l’energia e il clima e saranno comunicate dagli Stati membri alla Commissione entro il 1 gennaio 2019 per il periodo successivo al 2020. Il paragrafo sugli edifici di nuova costruzione sarà semplificato e resterà soltanto un obbligo generale di soddisfare i requisiti minimi di prestazione energetica. L’art. 8 sarà aggiornato con un maggior focus rispetto alla direttiva attuale sugli impianti tecnici per l’edilizia, per i quali è proposta una nuova definizione.

Un nuovo paragrafo introdurrà invece requisiti per le infrastrutture per la mobilità elettrica o e-mobility: gli edifici non residenziali con più di dieci posti auto, sia di nuova costruzione che sottoposti a ristrutturazioni importanti, dovranno attrezzare un posto auto ogni dieci con strutture dedicate alla mobilità elettrica. La disposizione si applicherà dal 2025 a tutti gli edifici non residenziali con più di dieci posti auto, compresi quelli in cui l’installazione dei punti di ricarica è sottoposta a procedure d’appalto pubblico. Gli edifici residenziali di nuova costruzione con oltre dieci posti auto e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti dovranno predisporre il pre-cablaggio per la ricarica elettrica.

Saranno disciplinate l’incentivazione del sistema elettronico di monitoraggio, automazione e controllo degli edifici e l’introduzione di un indicatore d’intelligenza che traduce la capacità dell’edificio di adeguare il funzionamento alle esigenze dell’occupante e della rete, e di migliorare le prestazioni. L’art. 10 sarà aggiornato in modo da includere due nuove disposizioni sull’uso degli attestati di certificazione energetica per calcolare il risparmio risultante dalle ristrutturazioni finanziate dallo Stato confrontando gli attestati prima e dopo la ristrutturazione; gli edifici pubblici con superficie superiore a una certa soglia dovranno indicare la loro prestazione energetica.

Gli articoli 14 e 15 inerenti le ispezioni saranno semplificati al fine di applicare approcci più efficaci alle ispezioni regolari e quindi preservare e/o migliorare le prestazioni degli immobili. Infine, l’allegato I sarà aggiornato per migliorare la trasparenza e la coerenza della definizione di prestazione energetica a livello nazionale o regionale e per tenere conto dell’importanza dell’ambiente interno.