normativa e legislazione tecnica

Legge fiscale in Gazzetta: le novità per il settore impianti

Entrata in vigore il 3 dicembre la legge di conversione del DL 193/2016

La legge di conversione del Decreto Legge 193/2016 collegato alla legge di Bilancio 2017, pubblicata in Gazzetta ufficiale il 2 dicembre, come Legge 225/2016, è entrata ufficialmente in vigore il 3 dicembre. L’atto in questione prevede misure generali in materia fiscale, tra cui il tanto discusso scioglimento delle società del gruppo Equitalia e la rottamazione delle cartelle esattoriali. Accanto a queste e ad altre misure come lo stanziamento di 320 milioni di euro per il 2016 per la sicurezza della rete ferroviaria vi sono inoltre disposizioni di interesse specifico per il settore degli installatori. All’articolo 7 quinquies la legge introduce infatti alcune novità dando un’interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti.

Si definiscono meglio i lavoratori rientranti nella disciplina del comma 6 dell’articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, che stabilisce che le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare. Si rientra nella casistica, spiega la nuova legge entrata in vigore, quando sussistono contestualmente le seguenti condizioni:

  • la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
  • lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
  • la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

Ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza di queste condizioni, non è applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell’articolo 51 del TUIR,  è invece riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51. La norma porta a un trattamento fiscale più favorevole per le trasferte degli edili e degli impiantisti, ponendo fine ad una questione che dura da anni, nato con una lunga serie di sentenze della Cassazione, nella quale molte aziende del settore si erano viste presentare multe salatissime per non essersi comportate secondo gli orientamenti della giurisprudenza.

Si tratta infatti di attività particolari nelle quali i cantieri sono di fatto la sede itinerante delle imprese, in cui, tramite le suddette pronunce della Cassazione, si era assistito ad un continuo stravolgimento di quanto affermato negli anni precedenti, individuando quale lavoratore “trasfertista” colui che ha “variabilità del luogo di lavoro”, quindi anche gli impiantisti e gli edili. Da questa interpretazione sono scaturite alcune verifiche dell’Inps, che hanno colpito numerose imprese, con richieste di versamenti di arretrati sommati alle relative sanzioni. Tramite la conversione in Legge sono state dunque corrette le incertezze verificatesi negli ultimi anni.