L’Etichetta energetica non è imballaggio: la conferma del Ministero
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica risponde all’interpello di Confindustria
Come noto, dal 1° gennaio 2023, è entrato in vigore l’obbligo di etichettatura ambientale per tutte le tipologie di imballaggi, da attuarsi secondo le norme tecniche UNI applicabili ed in conformità alle determinazioni della Commissione dell’Unione europea. Scopo della nuova disciplina nazionale, introdotta dall’art. 219.5 del D.lgs. n. 152/2006, è quello di facilitare raccolta, riutilizzo, recupero e riciclaggio degli imballaggi, nonché dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.
A seguito dell’entrata in vigore di tale obbligo, Federazione ANIE e le altre realtà del sistema confindustriale interessate, avevano sollevato l’esigenza di ricevere chiarimenti ufficiali, da parte delle istituzioni, su come dovesse essere considerata l’Etichetta Energetica prevista dal Regolamento 2017/1369/UE, strumento informativo cogente per diverse tipologie di prodotti quali pneumatici e apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il suddetto regolamento prevede infatti l’obbligo di apporre specifica etichettatura finalizzata a fornire informazioni uniformi relativamente al consumo di energia e di altre risorse durante l’uso dei prodotti, nonché informazioni supplementari in grado di consentire ai clienti di scegliere prodotti più efficienti.
Attraverso l’apposita procedura di istanza di interpello in materia ambientale, ex art.3-septies del D.lgs. 152/2006, Confindustria aveva dunque rivolto al Ministero dell’Ambiente e Sicurezza Energetica una richiesta di chiarimento volta a determinare se l’etichetta energetica dovesse essere considerata “imballaggio”, ai sensi della disciplina attuale, e, soprattutto, se questa dovesse sottostare agli obblighi di etichettatura ambientale riportando informazioni circa modalità di smaltimento e composizione materiale.
Nella propria risposta il Ministero ha confermato ufficialmente che la disciplina dell’etichettatura ambientale degli imballaggi, prevista dal Codice dell’Ambiente, non si applica ai suddetti prodotti oggetto di etichettatura energetica ai sensi della regolamentazione europea. Il Ministero ricorda infatti come il Regolamento quadro rinvii a successivi atti delegati l’adozione di una disciplina di dettaglio, volta a delineare i requisiti specifici dell’etichettata energetica, che potrà prevedere anche che detta etichetta sia stampigliata sull’imballaggio del prodotto. Pertanto, nelle more dell’adozione dei previsti atti delegati da parte delle Commissione europea, in considerazione della necessità di armonizzare le disposizioni recanti i diversi obblighi di etichettatura, le previsioni di cui all’art. 219.5 del D.Lgs. 152/2006 non si applicano alle segnalate tipologie di articolo soggette alla disciplina di cui al Regolamento 2017/1369.
Il chiarimento del Ministero sancisce quindi il perimetro applicativo delle discipline, scongiurando l’instaurazione di un panorama di incertezza che avrebbe cagionato gravi ostacoli alla circolazione dei prodotti oltre che sanzioni alle imprese. La risposta all’interpello sarà ora pubblicata sul sito ufficiale del Ministero e costituirà criterio interpretativo vincolante per l’esercizio delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia.