normativa e legislazione tecnica

Macchine elettriche fisse con liquidi isolanti combustibili: nuova norma tecnica per la prevenzione incendi

La norma, contenuta nel D.M. 11/07/2014, in vigore dal 04/09/2014, la regola tecnica per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantità superiore ad 1 m3.

Il provvedimento detta disposizioni per le attività nuove, per quelle esistenti ed anche per le installazioni non collegate alla rete elettrica e per quelle temporanee. Disciplina, inoltre, una delle nuove attività contemplate dal D.P.R. 151/2011 (punto 48), in precedenza non soggette ai controlli in seno al D.M. 16/02/1982.

Per tali nuove attività è dunque previsto l’assoggettamento alla disciplina di prevenzione incendi, di cui all’Allegato I al D.P.R. 151/2011, al punto 48 del nuovo elenco.

Il provvedimento definisce:

macchina elettrica: macchina elettrica fissa, trasformatori di potenza e reattori, con presenza di liquido isolante combustibile in quantità superiore ad 1 m3.

Per quanto riguarda l’adeguamento delle attività esistenti, le stesse sono tenute a rispettare le disposizioni per le attività nuove, qualora le stesse siano oggetto di “interventi di ampliamento e modifica successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle parti interessate dall’intervento”. Dette attività devono in ogni caso adeguarsi alla nuova disciplina con le seguenti tempistiche:

• entro il 17/10/2014 con riferimento ai requisiti di sicurezza di cui all’art. 6, comma 1, lettera a);

• entro il 17/10/2018 con riferimento ai requisiti di sicurezza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b);

• entro il 17/10/2020 con riferimento ai requisiti di sicurezza di cui all’art. 6, comma 1, lettera c).

Entro ciascuna delle scadenze segnalate, dovrà essere presentata la SCIA ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 151/2011. Inoltre, il progetto da allegare all’istanza preliminare di cui all’art. 3 del medesimo D.P.R. 151/2011 dovrà indicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza sopra elencati.