Misurazione e fatturazione consumi energetici condominiali: le novità del D.Lgs. n. 73/2020
Dovranno essere leggibili da remoto i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i sistemi di contabilizzazione del calore individuali installati dopo il 25 ottobre 2020.
Tra le novità contenute nel decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 175 in data 14 luglio e vigente a partire dal 29 luglio, è prevista l’integrazione delle prescrizioni per la misurazione e la fatturazione dei consumi energetici, con l’impiego di contatori e sotto-contatori leggibili da remoto a partire dal 25 ottobre 2020. Conseguentemente, entro il 1° gennaio 2027, tutti i predetti sistemi sono dotati di dispositivi che ne permettono la lettura da remoto.
Importanti modifiche introdotte dal D.Lgs. all’art. 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102:
- al comma 5, la lettera d) e’ sostituita dalla seguente: «d) quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree comuni, nonché per l’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 50 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. Gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. E’ fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà. Le disposizioni di cui alla presente lettera sono facoltative nei condomini o negli edifici polifunzionali ove alla data di entrata in vigore della presente disposizione si sia già provveduto all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese.»;
- 5-ter. Gli obblighi di cui al comma 5, lettere b) e c), non possono essere derogati in caso di condomini di nuova costruzione o di edifici polifunzionali di nuova costruzione.
- 5-quater. Al fine di informare gli utenti riguardo alla ripartizione delle spese per i prelievi di energia termica volontari e involontari di cui al comma 5, lettera d), con particolare riferimento ai casi in cui siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l’edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, l’ENEA, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sottopone al Ministero dello sviluppo economico una guida che indichi le ripartizioni delle spese suggerite in relazione ai fattori quali, a titolo non esaustivo, la zona climatica, le prestazioni energetiche dell’edificio o l’anno di costruzione.»
I costi derivanti concernenti la contabilizzazione, la ripartizione e il calcolo del consumo individuale effettivo nei condomini e negli edifici polifunzionali, possono essere fatturati agli utenti nella misura in cui tali costi siano ragionevoli. Al fine di garantire la ragionevolezza di tali costi, ENEA – in collaborazione con CTI – entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, pubblica un rapporto contenente un’analisi del mercato e dei costi di tali servizi a livello nazionale, se del caso suddiviso per aree geografiche.».
Dal 25 ottobre 2020, se sono stati installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto, le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore sono fornite almeno ogni tre mesi agli utenti finali che ne hanno fatto richiesta o che hanno scelto la fatturazione elettronica, oppure due volte l’anno negli altri casi. Dal 1° gennaio 2022, almeno una volta al mese oppure rese disponibili online e aggiornate con la massima frequenza consentita dai dispositivi e dai sistemi di misurazione utilizzati. Il riscaldamento e il raffreddamento possono essere esentati da questo requisito al di fuori dalle stagioni di riscaldamento/raffreddamento.