notificato alla commissione europea il nuovo codice della prevenzione incendi

Notificato alla Commissione Europea il nuovo Codice della Prevenzione Incendi

Avviata con la notifica alla Commissione Europea la "procedura 98/34" che deve precedere l'adozione della nuova regolamentazione tecnica. Alla Commissione e agli Stati membri è consentita la formulazione di eventuali pareri fino marzo 2015.

27 gennaio 2015 – E’ stato notificato a dicembre scorso alla Commissione Europea, per dare il via alla prevista procedura di esame che deve precedere l’adozione di ogni nuova “regolamentazione tecnica”, lo Schema di decreto ministeriale recante: “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”, meglio conosciuto come il nuovo “Codice della Prevenzione incendi”.

Obiettivo dello schema di decreto del Ministero dell’Interno è conseguire la semplificazione e razionalizzazione del corpo normativo relativo alla prevenzione incendi attualmente in vigore, attraverso un nuovo approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali. Il Codice si propone quindi di superare l’articolata e complessa stratificazione di norme, circolari e pareri del vigente panorama normativo del settore, basata invece su un approccio di tipo “prescrittivo”.

Nello specifico il testo è costituito da cinque articoli ed un allegato tecnico che prevedono:

  • art. 1: approvazione delle norme tecniche;
  • art. 2: campo di applicazione;
  • art. 3: requisiti e condizioni per l’impiego dei prodotti antincendio;
  • art. 4: svolgimento e modalità del monitoraggio sull’applicazione delle norme tecniche da parte del Dipartimento dei vigili del fuoco;
  • art. 5: disposizioni transitorie e finali.

L’Allegato individua invece le “Norme tecniche di prevenzione incendi”, suddivise in quattro Sezioni:

  • Generalità (termini, definizioni; progettazione antincendio; determinazione profili di rischio);
  • Strategia antincendio (da reazione al fuoco fino a sicurezza impianti tecnologici);
  • Regole tecniche verticali (Aree a rischio specifico, per atmosfere esplosive; Vani ascensori, attività scolastiche);
  • Metodi (sicurezza antincendio, scenari per progettazione prestazionale, salvaguardia della vita).

Consulta il testo dal sito della Commissione europea