Nuove disposizioni tecniche di prevenzione incendi per impianti di climatizzazione
Il Dipartimento dei Vigili del fuoco fornisce chiarimenti sulle novità del DM 10 marzo 2020 entrato in vigore il 18 giugno.
Con la Circolare DCPREV 9833 del 22-07-2020, il Dipartimento dei Vigili del fuoco fornisce indicazioni sulle novità introdotte dal DM 10 marzo 2020 per gli impianti di climatizzazione, pubblicato in Gazzetta ufficiale n.73 del 20 marzo 2020 ed entrato in vigore il 18 giugno.
Il decreto si prefigge di aggiornare le disposizioni tecniche riguardanti gli impianti di climatizzazione e condizionamento previste nelle regole tecniche di prevenzione incendi, in particolare quelle che consentono, per le macchine e apparecchiature facenti parte degli impianti di climatizzazione e condizionamento inserite nelle attività regolamentate dalle predette regole tecniche, la sola possibilità di impiego di fluidi refrigeranti “non infiammabili” e “non infiammabili e non tossici”.
Si chiarisce pertanto che la possibilità di impiego di fluidi classificati A1 o A2L consente di installare, nel rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dalla regola dell’arte, unità interne contenenti anche i citati fluidi, in particolare gli impianti ad espansione diretta, tra cui anche gli impianti VRF – Variable Refrigerant Flow.
Si è ritenuto che le limitazioni delle regole tecniche di prevenzione incendi per la sola possibilità di impiego di fluidi refrigeranti non infiammabili o non infiammabili e non tossici negli impianti di climatizzazione e condizionamento, presenti all’interno delle aree aperte al pubblico, fossero superate dallo sviluppo tecnologico di detti impianti, risultando penalizzanti per soluzioni tecniche maggiormente efficienti dal punto di vista energetico ed a minore impatto ambientale.