Nuove regole tecniche per la prevenzione degli incendi nelle metropolitane
Pubblicato in G.U. il Decreto 21 Ottobre
Pubblicato in G.U. il Decreto 21 ottobre 2015 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane”. Tale decreto fornisce le disposizioni per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle metropolitane, con lo scopo di raggiungere gli obiettivi primari di prevenzione dagli incendi e di salvaguardia della salute e delle cose, in caso di incendio. In tal senso, si è cercato di seguire i seguenti criteri:
a) minimizzare la probabilità di insorgenza degli incendi e nel caso in cui un incendio si sviluppi comunque sul treno, sulla sede, ed in particolare in galleria e nelle aree di stazione, limitarne la sua propagazione;
b) assicurare la possibilità che gli occupanti possano lasciare indenni, in modo autonomo, i luoghi in cui si è sviluppato l’incendio, nell’ambito delle procedure di emergenza, o che gli stessi possano essere soccorsi in altro modo;
c) garantire la stabilità delle strutture portanti;
d) limitare la propagazione di un incendio ad attività contigue;
e) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
Le disposizioni tecniche si applicano come specificato nell’Allegato I “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane”, dove si definiscono i criteri progettuali per la realizzazione di nuove metropolitane al fine di attenuare i livelli di rischio nei confronti dell’evento «incendio».
Il decreto si applica alle metropolitane nuove e nel caso di interventi di ampliamento o modifica di metropolitane, successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle parti interessate dall’intervento. Non si applicano alle metropolitane nuove che dispongono già di un progetto approvato dall’autorità competente con riferimento ai requisiti di sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministro dei trasporti dell’11 gennaio 1988 e per le quali siano state individuate le necessarie risorse finanziarie.