normativa e legislazione tecnica

Nuove regole tecniche per la prevenzione degli incendi nelle metropolitane

Pubblicato in G.U. il Decreto 21 Ottobre

Pubblicato in G.U. il Decreto 21 ottobre 2015Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane”. Tale decreto fornisce le disposizioni per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle metropolitane, con lo scopo di raggiungere gli obiettivi primari di prevenzione dagli incendi e di salvaguardia della salute e delle cose, in caso di incendio. In tal senso, si è cercato di seguire i seguenti criteri:

a)    minimizzare la probabilità di insorgenza degli  incendi e nel caso in cui un incendio si sviluppi comunque sul treno,  sulla  sede, ed in particolare in galleria e nelle aree di stazione, limitarne  la sua propagazione;

b)    assicurare la possibilità che gli  occupanti  possano  lasciare indenni,  in  modo  autonomo,  i  luoghi  in  cui  si  è  sviluppato l’incendio, nell’ambito delle  procedure  di  emergenza,  o  che  gli stessi possano essere soccorsi in altro modo;

c)    garantire la stabilità delle strutture portanti;

d)    limitare la propagazione di un incendio ad attività contigue;

e)    garantire la possibilità per le squadre di soccorso di  operare in condizioni di sicurezza.

Le disposizioni  tecniche si applicano come specificato nell’Allegato I “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle metropolitane”, dove si definiscono i criteri progettuali per la realizzazione di  nuove  metropolitane al fine di attenuare i livelli  di  rischio  nei  confronti  dell’evento «incendio».

Il decreto si applica alle metropolitane nuove e nel  caso di  interventi di ampliamento o modifica di metropolitane, successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle parti interessate dall’intervento. Non si applicano alle metropolitane nuove che dispongono già di un progetto  approvato dall’autorità competente con riferimento ai requisiti di sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministro dei trasporti dell’11 gennaio 1988 e per le quali siano state individuate le necessarie risorse  finanziarie.