normativa e legislazione tecnica

Nuovo modulo unificato Cila-Superbonus

Dal 5 agosto non più necessaria l’attestazione di stato legittimo.

Disponibile dal 5 agosto, il modulo unificato Cila-Superbonus, una delle maggiori novità per l’edilizia previste dal decreto Semplificazioni-PNRR. L’accordo, sancito in Conferenza Unificata del 4 agosto tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 agosto 2021 (n. 201) e concerne l’adozione della modulistica unificata e standardizzata per la presentazione della comunicazione asseverata di inizio attività. L’accordo fa seguito alle disposizioni contenute nel DL Semplificazioni/Governance (decreto-legge 77/2021) per il quale gli interventi rientranti nella disciplina del Superbonus sono considerati manutenzione straordinaria e quindi realizzabili mediante Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila).

All’articolo 33 del Decreto-legge 77/2021 vengono definite le seguenti informazioni:

  • estremi del titolo abitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto dell’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la costruzione dell’immobile
  • attestazione che la costruzione sia completata in data antecedente al 1° settembre 1967
  • specifica che la presentazione della Cila non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui al TUE Edilizia

Grazie al nuovo modulo per la Comunicazione asseverata di inizio attività, non è quindi più necessaria l’attestazione di stato legittimo per accedere alla maxi detrazione fiscale del 110% in edilizia, è sufficiente la dichiarazione del progettista sulla conformità dell’intervento da realizzare. Nel modulo devono essere indicati gli estremi del permesso di costruire o del provvedimento che ha legittimato l’immobile (come la data di rilascio). Per gli edifici la cui costruzione è stata completata prima del 1° settembre 1967, è sufficiente una dichiarazione.

La documentazione progettuale da allegare è volta alla massima semplificazione, in quanto le asseverazioni da parte del tecnico sono già trasmesse all’Enea. E’ quindi sufficiente una sintetica descrizione dell’intervento da realizzare. Entreranno nella Cila anche gli interventi che interessino parti strutturali degli edifici. L’unica eccezione alla Cila per il Superbonus riguarda gli interventi che prevedono demolizioni e ricostruzioni, per cui sarà necessario un titolo abilitativo rafforzato. Qualora le opere oggetto di Superbonus rientrino nel regime dell’edilizia libera, va comunque presentata una Cila, anche se con la sola descrizione dell’intervento.

Il nuovo modulo intende eliminare le lunghe tempistiche di accesso alla documentazione degli archivi edilizi dei Comuni (in media 3 mesi).