normativa e legislazione tecnica

Obblighi di verifica periodica dei dispositivi di protezione degli impianti elettrici

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato auspica un riesame della normativa al fine di adeguarla ai principi posti a tutela della concorrenza.

Sul Bollettino Agcm n. 1 del 4 gennaio 2021 è pubblicato l’atto di segnalazione AS1713 – Obblighi di verifica periodica dei dispositivi di protezione degli impianti elettrici. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha ritenuto di svolgere alcune osservazioni in merito alle disposizioni contenute nell’articolo 7-bis del DPR 462/2001 recante “Banca dati – informatizzata, comunicazione all’INAIL e tariffe”, introdotto dall’art. 36 del Decreto Legge n. 162/2019 e convertito dalla legge n. 8/2020. L’articolo 7-bis del D.P.R. n. 462/2001 istituisce una banca dati gestita dall’INAIL al fine di potenziare il controllo sull’effettiva ottemperanza, da parte dei datori di lavoro, degli obblighi di verifica periodica dei propri impianti elettrici.

L’articolo 7-bis, prevedendo l’applicazione di un tariffario per i servizi di verifica periodica degli impianti elettrici citati introduce una disposizione contraria ai principi concorrenziali, in quanto idonea ad eliminare la competizione tra operatori nella determinazione di una variabile fondamentale quale il prezzo del servizio erogato. L’utilizzo di un tariffario nel settore in esame non sembra peraltro giustificato dalla necessità di assicurare uniformità della contribuzione in favore dell’INAIL né da quella di favorire professionalità e competenza nell’interesse della sicurezza degli utenti e dei lavoratori.

Relativamente alla necessità di assicurare la qualità dei servizi erogati, e di conseguenza, la sicurezza di utenti e lavoratori, l’introduzione di un tariffario non appare la misura più adeguata e meno restrittiva possibile rispetto agli obiettivi da perseguire. La qualità dei servizi erogati è già garantita da disposizioni normative. In particolare, il regime autorizzatorio previsto per gli operatori che operano sui mercati interessati e i relativi controlli previsti dalla disciplina di settore, tutelano il mantenimento di un adeguato livello qualitativo dei servizi. La previsione di una tariffa, obbligatoria o meno, non appare quindi necessaria per garantire la qualità dei servizi in esame. Anche la giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che “la tariffa non è di per sé garanzia della qualità della prestazione, così la deroga alla tariffa con la pattuizione di un compenso più basso rispetto alla stessa non equivale in alcun modo a prestazione scadente”.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato auspica quindi ad un riesame della citata normativa al fine di adeguare la stessa ai principi posti a tutela della concorrenza.