Corte di Giustizia europea
Sezione dedicata all'attività di monitoraggio della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.
La Corte di giustizia dell’Unione europea (dopo il Trattato di Lisbona) è un’istituzione a carattere unitario, costituita dalla Corte di Giustizia, dal Tribunale e dai Tribunali speciali.
Nel suo complesso, la Corte di Giustizia dell’Unione europea assicura il rispetto del diritto dell’UE nell’interpretazione e nell’applicazione dei Trattati in tutti i paesi dell’UE. Si occupa inoltre di giudicare le controversie tra i governi dei paesi membri e le istituzioni dell’UE. Anche i privati cittadini, le imprese o le organizzazioni possono ricorrere alla Corte se ritengono che un’istituzione dell’UE abbia leso i loro diritti.
Per coadiuvare la Corte di giustizia nell’esame del gran numero di cause proposte e per offrire ai cittadini una maggiore tutela giuridica, è stato istituito il Tribunale, che si pronuncia in primo grado sulle cause presentate da privati cittadini, imprese e alcune organizzazioni, e sui casi in materia di concorrenza.
La Corte ha competenza a pronunciarsi su:
- il rinvio pregiudiziale, ovvero quando i tribunali nazionali chiedono alla Corte di giustizia di interpretare un determinato punto del diritto dell’UE;
- il ricorso per inadempimento, presentato qualora uno Stato membro non applichi il diritto dell’UE;
- il ricorso di annullamento, presentato qualora si ritenga che il diritto dell’UE violi i trattati o i diritti fondamentali dell’UE;
- il ricorso per carenza, presentato qualora un’istituzione dell’UE si astenga dall’obbligo di prendere decisioni;
- i ricorsi diretti, presentati da privati cittadini, imprese od organizzazioni contro le decisioni o le azioni dell’UE. In quest’ultimo caso, qualsiasi individuo o impresa che abbia subito un danno in conseguenza dell’azione o dell’inazione dell’UE o del suo personale può introdurre una causa dinanzi al Tribunale per chiedere un risarcimento.
Per ciò che riguarda l’efficacia delle sentenze della Corte di Giustizia esse hanno valore di legge negli ordinamenti nazionali una volta pubblicate.