normativa e legislazione tecnica

Possibile revisione della Direttiva Apparecchi a Gas (GAD) 90/396/EEC

La direttiva riguarda gli apparecchi utilizzati per la cottura, il riscaldamento, la produzione di acqua calda, il raffreddamento, l'illuminazione e il lavaggio, i quali bruciano combustibili gassosi.

La direttiva riguardagli apparecchi utilizzati per la cottura, il riscaldamento, la produzione di acqua calda, il raffreddamento, l'illuminazione e il lavaggio, i quali bruciano combustibili gassosi. Sono esclusi dal campo di applicazione gli apparecchi destinati specificatamente ad essere utilizzati in processi industriali in stabilimenti industriali.


Ne consegue che il marchio CE è virtualmente obbligatorio su tutti gli apparecchi a gas utilizzati in ambito domestico e commerciale.
La Direttiva Gas è una delle più recenti direttive del Nuovo Approccio,operativa da oltre quindici anni. Tuttavia, diversi membri dello Standing Committee, ne hanno chiesto la revisione. E’ ipotizzabile la disponibilità di una prima bozza entro la fine dell’anno.


In proposito è stato creato un Gruppo ad hoc, che si è focalizzato sui seguenti punti:



  • Identificare possibili nuovi prodotti o gruppi di prodotto da inserire nel campo di applicazione della direttiva GAD. Le seguenti categorie di prodotto sono attualmente oggetto di analisi: tubi flessibili o regolatori in uso con apparecchi a gas; componenti per installazioni a gas; altro.
  • Chiarimento sulle definizioni e sul testo stesso della direttiva, al fine di facilitare le procedure di verifica della conformità ed evitare sovrapposizioni con altre direttive (in particolare CPD)
  • Chiarimento applicazione della GAD a singoli componenti: attualmente la direttiva GAD include i singoli componenti solo se incorporati in un apparecchio a gas. Se il medesimo componente è posto sul mercato ad altro scopo, non rientra nel campo di applicazione della direttiva apparecchi a gas.