Prevenzione incendi, dai VVF le linee guida sui sistemi di accumulo di energia elettrica
Le linee guida antincendio si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio di dispositivi elettrochimici destinati all’accumulo di energia elettrica, conosciuti come Battery Energy Storage System (BESS)
Con la circolare n. 21021 del 23 dicembre 2024, il Dipartimento dei Vigili del fuoco fornisce le linee guida di prevenzione incendi che si applicano alla progettazione, realizzazione ed esercizio di dispositivi destinati all’accumulo di energia elettrica conosciuti come Battery Energy Storage System (BESS), accumulatori elettrochimici all’interno di un armadio (battery rack) o di un container (battery container) con lo scopo di immagazzinare energia elettrica ed utilizzarla quando richiesto.
I BESS possono essere suddivisi in tre categorie:
a) per uso residenziale;
b) per soluzioni non destinate alla produzione di massa ma destinate al servizio di complessi residenziali o centri commerciali. Tali sistemi sono costituiti da moduli che possono essere integrati in scaffalature per lo stoccaggio in un armadio rack;
c) per soluzioni destinate alla produzione di massa, ovvero sistemi containerizzati collegati a parchi eolici, solari o in configurazione stand alone.
Le linee guida forniscono metodologie per l’analisi del rischio e misure di sicurezza antincendio dei dispositivi destinati all’uso di produzione di massa (caso c) e possono costituire un utile riferimento anche per le altre tipologie di impianti.
I BESS non sono attività puntualmente elencate in Allegato I al D.P.R. n. 151 del 1° agosto 2011 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.
L’installazione di un BESS, in funzione delle caratteristiche elettriche/costruttive e/o delle relative modalità di posa in opera, comporta una modifica sostanziale del preesistente livello di sicurezza antincendio e, in taluni casi, può comportare un aggravio del livello di rischio di incendio. Ai fini della prevenzione degli incendi e allo scopo di garantire la sicurezza di beni e persone, gli impianti di cui all’articolo 1 devono essere realizzati e gestiti in modo da garantire il conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) minimizzare le cause di rilascio accidentale di gas, nonché di incendio e di esplosione;
b) sicurezza della vita umana;
c) incolumità delle persone;
d) tutela dei beni e dell’ambiente;
e) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici o a locali contigui all’impianto;
f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza;
g) prevenire il danno ambientale e limitare la compromissione dell’ambiente in caso d’incendio.
Al fine di perseguire gli obiettivi di sicurezza della vita umana e di tutela dell’ambiente è necessaria una valutazione del rischio volta a verificare le emissioni di gas tossici e/o cancerogeni dai sistemi di accumulo, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano in particolare: il fluoruro di idrogeno (HF), il monossido e il diossido di carbonio (CO, CO₂), il cianuro di idrogeno (HCN) e gli ossidi di azoto (NOx).
Ai fini del raggiungimento dei suddetti obiettivi le linee guida rimandano alle disposizioni dell’allegato 1.
Tali disposizioni si applicano:
– agli impianti di nuova realizzazione installati presso attività soggette comprese nell’elenco dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011;
– nel caso di modifiche rilevanti ai fini della sicurezza antincendio che comportano variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza di impianti esistenti installati presso attività soggette comprese nell’elenco dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011.
In tutti gli altri casi, le linee guida possono costituire utile riferimento nella progettazione degli impianti.
Sono esclusi dall’obbligo di adeguamento alle predette disposizioni gli impianti che, alla data di emanazione delle presenti linee guida:
a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall’art. 38 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
b) siano in regola con gli adempimenti di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, qualora previsto;
c) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di installazione sulla base di un progetto approvato ai sensi degli articoli 3 o 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, qualora previsto.