normativa e legislazione tecnica

Prevenzione incendi: in vigore le modalità di presentazione delle istanze

Il DM 7 agosto 2012 recante “Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151” è legge dal 27 novembre 2012

Al fine di garantire l'uniformità delle procedure e la trasparenza, il decreto 7 agosto 2012 – composto da 11 articoli e 4 allegati – disciplina le modalità di presentazione delle istanze e della relativa documentazione da allegare, oggetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 151/2011.

Quest'ultimo decreto, entrato in vigore il 7 ottobre 2011, semplifica la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.

Tre categorie di rischio. Il DPR n. 151/2011 inquadra in tre categorie – A, B e C – in base alla gravità del rischio, le attività d'impresa sottoposte ai controlli di prevenzione incendi di competenza dei Vigili del fuoco. Nella categoria A sono ricomprese attività di limitata complessità e che hanno una 'regola tecnica' di riferimento; nella categoria B sono individuate le stesse attività della A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un livello di complessità più alto e prive di una regolamentazione tecnica specifica di riferimento. Nella categoria C, infine, rientrano attività con livello di complessità ancora più elevato, indipendentemente dall'esistenza o meno di una 'regola tecnica' di riferimento.

Anche le modalità di presentazione delle istanze relative ai procedimenti di prevenzione incendi (ad esempio, valutazione dei progetti, controlli di prevenzione, rinnovo periodico di conformità antincendio, verifiche in corso d'opera, nulla osta di fattibilità) sono aggiornate al quadro normativo vigente, ed è prevista la possibilità di attivarli sia presso lo Sportello unico per le attività produttive (Suap) che presso il comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio.

Presentazione della SCIA. Prima dell'inizio dell'attività, il titolare presenta una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), corredata dalla asseverazione, dalla documentazione tecnica (costituita dalle certificazioni/dichiarazioni probanti ai fini antincendio) e, per le attività che rientrano nella categoria A, dalla relazione tecnica e dagli elaborati grafici.

Eliminato il parere di conformità per le attività a basso rischio. Per le attività a basso rischio e standardizzate (categoria A), viene eliminato il parere di conformità sul progetto. Per le attività a medio rischio (categoria B) e ad alto rischio (categoria C), invece, la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà ottenere entro il termine di 60 giorni.

I controlli. Controlli con sopralluogo a campione o in base a programmi settoriali, entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA, sono previsti per le attività a basso e medio rischio, con il rilascio su richiesta, di copia del verbale della visita tecnica da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Per le attività ad elevato rischio (categoria C), è previsto il controllo con sopralluogo entro 60 giorni, e il rilascio – in caso di esito positivo del controllo – del Certificato di prevenzione incendi (CPI) entro 15 giorni.


Visualizza il testo del Decreto 7 agosto 2012